I commi 1 e 2 dell’articolo 84 recano norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all’obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. I commi 3 e 4 demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l’adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l’elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità. Il comma 1 prevede che, dall’anno 2021, la regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un’altra regione, sia operata sulla base dei dati relativi all’erogazione delle prestazioni nell’anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si specifica che tale regolazione avviene su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con le regioni e le province autonome, in sede di riparto delle suddette risorse relative al fabbisogno sanitario nazionale standard. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio osserva che, di norma, la regolazione dei flussi finanziari relativi alla mobilità sanitaria interregionale è avvenuta finora il secondo anno successivo rispetto a quello di erogazione delle prestazioni e che il nuovo criterio temporale potrebbe consentire agli enti territoriali una programmazione tempestiva e più efficiente. Il comma 1 specifica altresì che la regolazione in esame deve essere operata anche tenendo conto dei controlli in materia di appropriatezza del ricorso alla mobilità, comunicati dalle singole regioni e province autonome. Il comma opera anche un richiamo alle schede 4 e 11 allegate all’intesa relativa al patto per la salute per gli anni 2019-2021, schede concernenti, rispettivamente, la mobilità in oggetto e la ricerca sanitaria. Il comma 2 prevede che la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale – prevista in via obbligatoria dall’articolo 1, comma 576, della L. 28 dicembre 2015, n.208 – costituisca uno degli adempimenti ai quali la normativa vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Si demanda la verifica dell’adempimento in oggetto al suddetto Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il successivo comma 3 prevede che il medesimo Comitato paritetico adotti linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati (pubblici e privati), con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’appropriatezza nell’uso dei fattori produttivi e l’ordinata programmazione del ricorso ai medesimi erogatori accreditati, nonché di mantenere elevati standard nell’attività resa dagli stessi. Il comma 4 prevede che il suddetto Comitato elabori: un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità sanitaria, al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di superare, nell’ottica di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non fisiologici; specifici programmi inerenti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali, per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, al fine di evitare criticità di accesso nonché rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020