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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 85 – Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario

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L’articolo 85 opera alcune novelle nell’articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l’esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull’uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse. Il citato decreto legislativo n. 206 del 2007 concerne la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, del riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione). In particolare, l’articolo 7 (e successive modificazioni) – oggetto di novella da parte dell’articolo 85 in esame – reca disposizioni in ordine alle conoscenze linguistiche che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali sono tenuti a possedere per l’esercizio della professione. In tale ambito, la novella di cui al comma 1, capoverso 1-sexies, del presente articolo 85 prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l’esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al citato decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione. In base al successivo capoverso 1-septies, il presidente dell’ordine dei medici della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell’albo dei medici, alla quale possono essere iscritti, su domanda, fermi restando gli altri requisiti, i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca. L’iscrizione nella sezione speciale autorizza all’esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Il capoverso 1-octies fa salva l’applicazione del principio vigente, in base al quale nei servizi sanitari di pubblico interesse (così come negli altri servizi di pubblico interesse) l’attività, nel territorio della suddetta Provincia, deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l’uso sia della lingua italiana sia di quella tedesca. Si ricorda che l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che i controlli dello Stato sulla conoscenza linguistica del professionista (interessato da un atto di riconoscimento di qualifica professionale) siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione. Considerato che, ai sensi dell’articolo 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la lingua tedesca è parificata a quella italiana, la quale ultima (come specifica il medesimo articolo 99) è la lingua ufficiale dello Stato, si valuti l’opportunità di un esame circa la compatibilità della disposizione introdotta dal capoverso 1-sexies con la suddetta disciplina europea – la quale non contempla esplicitamente la possibilità di un riconoscimento di qualifica limitato ad un’area del territorio dello Stato membro -. Riguardo al summenzionato capoverso 1-septies, si rileva che esso fa riferimento solo ai medici e non anche alle altre professioni sanitarie. Si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo. Si ricorda che è attualmente pendente presso la Corte costituzionale il ricorso n. 115/2019, con cui il Governo ha impugnato l’articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10. La disposizione in questione ha previsto che l’ordine o collegio professionale competente per la Provincia di Bolzano possa iscrivere professionisti interessati da atti di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 anche qualora questi ultimi conoscano soltanto la lingua tedesca, con conseguente limitazione degli effetti dell’iscrizione alla possibilità di esercizio della professione nel solo territorio della Provincia di Bolzano. Il Governo contesta la legittimità costituzionale di tale previsione, sulla base della quale potrebbero operare nella Provincia di Bolzano professionisti in grado di esprimersi soltanto in lingua tedesca e non anche in lingua italiana, in violazione dell’obbligo della Provincia di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell’Italia, e in particolare con l’obbligo, ex articolo 117, primo comma, della Costituzione, di osservare i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo. In merito ai summenzionati controlli linguistici, si ricorda che l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 206, e successive modificazioni, prevede che essi siano proporzionati all’attività professionale da eseguire e siano svolti da parte delle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, definite dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 206, e successive modificazioni. In relazione alle professioni sanitarie, l’articolo 5 prevede che il Ministero della salute sia l’autorità competente per il riconoscimento della libera prestazione di servizi sul territorio nazionale a carattere temporaneo e occasionale (titolo II, e successive modificazioni) e per il riconoscimento professionale in regime di stabilimento, tanto per le professioni coperte dal titolo III, capo II, e successive modificazioni, quanto per le professioni cui si applica il principio del riconoscimento automatico di cui al titolo III, capo IV, e successive modificazioni. Più in particolare, le medesime autorità competenti a riconoscere le qualifiche professionali sono tenute a verificare la conoscenza della lingua italiana nel caso in cui la professione abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, nonché nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana, con riguardo all’attività che il professionista intenda svolgere (articolo 7 citato, comma 1-bis). I controlli linguistici in oggetto sono svolti successivamente al riconoscimento della qualifica professionale (o successivamente al rilascio della tessera professionale europea).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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