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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 102 – Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione

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L’articolo 102 prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA. Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che – rispetto alla previsione della L. 488/1999 (art. 27, co. 8, primo periodo), in base alla quale alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo doveva essere attribuito per intero il canone di abbonamento alla radiotelevisione, ad eccezione della quota pari all’1% già spettante all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – l’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 degli introiti del canone da attribuire alla RAI e l’art. 1, co. 292, della L. di stabilità 2015 (L. 190/2014), inserendo un secondo periodo nel co. 4 dell’art. 21 dello stesso D.L. 66/2014, ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% dei medesimi introiti da attribuire alla stessa RAI. In seguito, con l’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone operata dall’art. 1, co. 152 e ss., della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015), che hanno previsto l’addebito dello stesso, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture elettriche, è stato stabilito che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) sono destinate in parte alla RAI, in parte all’Erario per varie finalità. Nello specifico, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015 – come modificato, in particolare, dall’art. 1, co. 90, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) e, da ultimo, dall’art. 1, co. 356, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) – ha disposto che, dal 2017, il 50% del c.d. extra gettito è riversato all’Erario per essere destinato: fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, L. 198/2016), nel quale, in base allo stesso art. 1, co. 162, confluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale; al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, co. 431, L. 147/2013). Ha disposto altresì, l’assegnazione alla RAI della restante quota del c.d. extragettito e che le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Dispone, infine, che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Per completezza, si ricorda che, a partire dall’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, è stata avviata una progressiva riduzione dell’importo dovuto per uso privato. In particolare, l’importo annuo del canone RAI per uso privato è stato definitivamente fissato in € 90 dall’art. 1, co. 89, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018). Sempre per completezza, si ricorda che, oltre alle risorse provenienti dal canone, l’art. 1, co. 101, della stessa L. di bilancio 2019 ha riconosciuto alla RAI un contributo di € 40 mln annui, per il 2019 e il 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale. La relazione illustrativa fa presente che, dopo 4 anni di applicazione della normativa introdotta dalla L. di bilancio 2016, il livello complessivo delle entrate derivanti dal versamento del canone può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di € 2 mld annui. È quindi ormai da ritenersi superato il meccanismo di assegnazione delle risorse previsto dall’art. 1, co.160-162, della L. 208/2015. L’articolo 102 abroga, pertanto, dal 1 gennaio 2021, l’art. 1, co. 160-162, della L. 208/2015 e dispone, che, dalla medesima data, le entrate derivanti dal versamento del canone RAI sono destinate:

a) quanto a € 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Al medesimo Fondo continuano a confluire anche le risorse relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato dell’anno precedente a quello di accredito.

Dispone, altresì, che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo e che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui. Conseguentemente alle nuove previsioni sulla destinazione delle entrate derivanti dal versamento del canone, lo stesso articolo 102 sopprime, dal 1 gennaio 2021, il secondo periodo dell’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L.89/2014) che, come si è visto, ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% degli introiti derivanti dal canone da attribuire alla RAI. Infine, modifica, quale necessario coordinamento, il co. 163 dell’art. 1 della L. 208/2015 (che fa riferimento al “Fondo di cui alla lett. b) del co. 160”, ossia il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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