L’articolo 122 rifinanzia fino al 2026, con risorse complessivamente pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sia il cosiddetto “marebonus”, di cui all’articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto “ferrobonus” previsto dall’articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l’anno 2021, dalla legge di bilancio 2020. In particolare il comma 1 prevede l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “marebonus”. Con il cosiddetto “marebonus”, previsto, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l’anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l’anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l’anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l’anno 2018. La legge di bilancio 2020 ha autorizzato con riferimento al “marebonus” la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 1, comma 110). Si ricorda inoltre il decreto-legge n.34 del 2020 ha assegnato 30 milioni di euro per l’anno 2020 per il “marebonus”. Il comma 2 ha previsto l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2021, 19 milioni di euro per l’anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “ferrobonus”. Con il cosiddetto “ferrobonus” sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di Stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018 per il “ferrobonus”. La legge di bilancio ha autorizzato a spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 1, comma 111). Si ricorda inoltre il decreto-legge n. 34 del 2020 ha assegnato 20 milioni di euro per l’anno 2020 per il “ferrobonus”. Per ulteriori elementi informativi relativi al cosiddetto “marebonus” e al cosiddetto “ferrobonus” si rinvia all’apposito approfondimento “Gli incentivi per il miglioramento della logistica: ferrobonus e marebonus” sul portale della documentazione della Camera dei deputati. Il comma 3 infine subordina l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020