L’articolo 128 prevede, in ragione delle restrizioni alla circolazione legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8-bis, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 (che reca la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), sono assimilate alle cessioni all’esportazione, e dunque sono operazioni non imponibili a fini IVA, le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; Le lettere successive alla c) consentono alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali (ai sensi della lettera c)) di beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l’acquisto di dotazioni di bordo e per l’acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili. Il requisito della prevalente effettuazione di trasporti internazionali, necessario per l’applicazione di tale regime, deve essere verificato in relazione alla attività svolta nell’anno solare precedente e deve essere mantenuto anche nel corso dell’anno nel quale gli acquisti sono effettuati, come chiarito dalla risoluzione n. 126/E dell’Agenzia delle entrate del 21 maggio 2009. L’Agenzia ha al riguardo specificato, anche in coerenza con gli orientamenti della Corte di Giustizia UE, che la prevalenza del trasporto internazionale è accertata – su base annua – rapportando i corrispettivi relativi a tali trasporti ai corrispettivi dei trasporti effettuati in Italia e comporta normalmente che la valutazione venga effettuata con riguardo all’anno precedente, cioè dopo che sia stato determinato l’ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti della compagnia aerea. È necessario, inoltre, ai fini dell’attribuzione del beneficio fiscale, che la prevalenza del traffico internazionale sussista non solo con riguardo all’anno precedente a quello di acquisto dell’aeromobile, ma anche all’anno nel corso del quale l’acquisto è effettuato. L’articolo 8-bis ha attuato nell’ordinamento nazionale quanto previsto dall’articolo 148, lettera f), della Direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, che impone agli Stati membri di esentare da IVA le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio. La norma in esame chiarisce che, per il solo anno 2020, sono compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA per specifiche operazioni, quelle che – ai sensi dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019. La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l’alterazione del funzionamento ordinario del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, determinerebbe per il 2020 il venir meno del requisito richiesto dall’articolo 8-bis. Si consente dunque di applicare il regime di non imponibilità degli acquisti in base ai requisiti esistenti nel 2019, vale a dire in condizioni di normale svolgimento delle attività da parte delle compagnie aeree che effettuano voli internazionali.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020