Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 130 – Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

Condividi:

L’articolo 130 reca una serie di modifiche alla disciplina, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l’affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell’A22, nonché a disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni.

  • La concessione dell’autostrada A22 Brennero Modena

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A. Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti. Sul punto è intervenuto l’art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l’affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l’altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016. Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l’approvazione del CIPE, previo parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020. Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall’art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017. Tale termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2018, è stato poi prorogato dall’art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, dal comma 719 della legge di bilancio 2020, dall’art. 92, comma 4-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, infine, dall’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Si ricorda che, in risposta all’interrogazione 5-00917, nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all’affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” (delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68). Dopo tale data, il CIPE ha approvato la delibera 20 maggio 2019, n. 24 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell’accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena. Successivamente il CIPE ha approvato la delibera 1 agosto 2019, n. 59 (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l’effettivo subentro di un nuovo concessionario”. In relazione all’accordo di cooperazione, nella risposta all’interrogazione 5/04720, resa dal Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti nella seduta del 7 ottobre 2020, viene ricordato che tale accordo “oltre a disciplinare le modalità di gestione dell’autostrada A22 Brennero-Modena, è corredato da un Piano Economico Finanziario riportante il complesso degli interventi da eseguire durante i trent’anni di concessione. Trattasi di investimenti per circa 4 miliardi di euro, comprensivi di interventi di adeguamento e riqualificazione autostradale, nonché di interventi connessi alla mobilità dell’intero corridoio viario e distribuiti su tutti i territori sui quali insiste l’autostrada in questione”. Si ricorda inoltre, come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che “l’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 avrebbe inizialmente dovuto concludersi entro il 30 settembre 2018; in caso contrario, si sarebbe proceduto alla pubblicazione del bando per il riaffidamento entro il 31 dicembre 2018. Detto termine è stato poi prorogato al 30 novembre 2018 dall’art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. l08). Con la modifica oggetto della legge di bilancio 2020 è stato nuovamente differito il termine per la sottoscrizione della convenzione per la concessione della tratta autostradale A22 e, quindi, anche la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione, di avviare le procedure di gara per l’individuazione di una nuova concessionaria”. Nella stessa segnalazione viene sottolineato che, da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente “Le concessioni autostradali” (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell’attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l’eventuale affidamento della concessione in modalità in house, è in contrasto con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell’accordo. Ciò considerato, l’AGCM, nella segnalazione citata, auspica una celere conclusione dell’iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell’A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, “l’effettivo espletamento di una procedura di gara per l’individuazione della nuova concessionaria, entro e non oltre il 30 giugno 2020. In altri termini, l’Autorità auspica che l’assenza dei requisiti per un legittimo affidamento in house (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive”. Relativamente al versamento degli importi dovuti dal nuovo concessionario subentrante, si ricorda che il comma 3 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, tra l’altro, che tale soggetto versi all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l’importo di 160 milioni di euro per l’anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. L’art. 94, comma 1, del D.L. 104/2020 ha provveduto a differire al 31 dicembre 2020 i termini per il versamento, da parte del nuovo concessionario subentrante, degli importi dovuti per l’anno 2020 e per gli anni precedenti ai sensi del citato comma 3. Il comma 1 dell’articolo in esame riscrive il primo periodo del comma 2 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – ove si prevede che successivamente alla data di affidamento della nuova concessione la Società Autobrennero S.p.A. provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997 – al fine di precisare che tali risorse:

– devono essere trasferite all’entrata del bilancio statale, ma non entro 30 giorni dalla data dell’affidamento (come prevede il testo vigente), bensì entro il 2028 e mediante versamenti annuali rateizzati di pari importo da effettuare entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione del nuovo affidamento;

– sono poi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come già previsto dal testo vigente. Rispetto al testo vigente, però, la riscrittura in esame elimina la parte della disposizione che precisa che tale trasferimento avviene senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la dilazione fino al 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione degli interventi a cui è destinato il c.d. Fondo ferrovie (di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997) poiché “allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona-Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi de quibus. Per quanto concerne gli interventi afferenti l’interporto di Trento, l’interporto ferroviario di isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdaro (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. S.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero S.p.A.”. Il comma 2, che consentiva alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

Partner