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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 134 – Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette

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L’articolo 134 è volto ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 1), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette (comma 2). Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma “Caschi verdi per l’ambiente” di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (comma 3). A copertura degli oneri di cui al comma 3 viene infine ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 della L. 120/2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (comma 4). Il comma 1, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse di cui all’art. 1, comma 43, della L. n. 549/1995, ossia quelle destinate al riparto dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il comma 43 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 della medesima disposizione è quantificata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della L. n. 468/1978 (e quindi nell’ambito della manovra annuale di bilancio). Il comma 40 del citato art. 1 stabilisce, a sua volta, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Si osserva che la relazione illustrativa afferma che il comma 1 dispone un incremento di risorse destinate agli Enti Parco mentre il testo del medesimo comma 1 sembra riferito in via generale al meccanismo di riparto dei contributi da erogare con le risorse assegnate a tutti i Ministeri. Il comma 2 dispone che, al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della L. n. 93/2001 è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il comma 10 dell’art. 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha previsto, per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979, e L. 6 dicembre 1991, n. 394, una autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001 nonché di lire 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2000 per investimenti. Con il comma 117 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e con l’art. 6, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 si è provveduto alla rideterminazione dell’autorizzazione di spesa in parola. La L. n. 221/2015 (cd. collegato ambientale) in particolare ha previsto, all’art. 6, che per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sia incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. Si rammenta che il collegato ambientale ha altresì previsto, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 32 della L. n. 979/1982 sia incrementata di 800.000 euro per l’anno 2015. Da ultimo, l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 (proroga termini), al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Inoltre, lo stesso comma 4 ha incrementato di 2 milioni di euro nell’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 32 della L. 979/1982, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge quadro sulle aree protette (ossia quelle afferenti a: Penisola della Campanella – Isola di Capri (lett. d), Costa di Maratea (lett. f), Capo Spartivento (lett. o), Isola di San Pietro (lett. cc)). Si ricorda che in base all’art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente le aree marine di reperimento, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4 della legge quadro, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all’art. 31 della L. n. 979/1982, in una serie di aree, elencate dalle lettere a) a ee-septies). Si ricorda che la L. n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri previsti. Nell’ambito del sistema delle aree naturali protette sono previste le Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati. Inoltre, le aree di reperimento terrestri e marine costituiscono aree la cui conservazione, attraverso l’istituzione di aree protette, è considerata prioritaria. Per approfondimenti in ordine alla classificazione delle aree, si veda la apposita sezione del MATTM. Andrebbe chiarito se l’incremento di 3 milioni disposto dal comma 2 riguardi solo l’autorizzazione di spesa per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette ovvero anche per investimenti nelle medesime. La relazione illustrativa segnala che “la disposizione mira, in particolare, con i commi 1 e 2, ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Naturali Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico. L’ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali” (si treatta dei parchi del Matese e di Portofino, dei Monti Iblei e della Costa Teatina). La relazione illustrativa sottolinea pertanto che, a legislazione vigente, è prevista l’istituzione di 11 nuovi parchi nazionali. La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che “relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali” e che per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 “non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario”, aggiungendo che va ritenuta congrua la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti “al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito”, con conseguente necessità di prevedere risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, tenuto conto “che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l’istituzione di 4 parchi nazionali”. Quanto alle aree marine protette, la relazione illustrativa sottolinea che esse sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e che ve ne sono 4 di prossima istituzione (Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea). Peraltro – aggiunge la relazione illustrativa – è prevista l’istituzione di altre 15 nuove aree marine protette che ad oggi sono Aree marine protette di reperimento di cui all’art. 36 comma 1, della L. 394/1991. Sempre la relazione illustrativa evidenzia che l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le aree marine protette a decorrere dal 2021 ma che “tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP”. Il comma 3, al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizza la spesa di 2 milioni dui euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (cd. decreto clima). L’art. 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (convertito, con modificazioni, dalla L. 141/2019) prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del programma sperimentale “Caschi verdi per l’ambiente” per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L’uomo e la biosfera» (MAB) dell’Unesco, e per il contrasto degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, autorizzando a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Si ricorda che il programma “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere – MAB) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile. La relazione illustrativa sottolinea che il programma “è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli outcome previsti del G20 Ambiente che l’Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021” e che pertanto la norma “si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto”. Il comma 4, a copertura degli oneri recati dal comma 3 (come si evince dalla relazione tecnica), riduce di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’art. 3 della L. 120/2002, al fine di ottemperare all’impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, ha autorizzato la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2003. La relazione tecnica precisa che “le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto”.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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