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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 162 – Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici

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L’articolo 162 incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall’anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia). L’articolo 57, ai commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3). Il citato art. 57 istituisce, inoltre, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall’anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3- bis). Per maggiori approfondimenti si veda anche il seguente link. L’articolo 162 provvede, a decorrere dall’anno 2022, ad incrementare di 52 milioni di euro annui le risorse previste nel predetto Fondo istituito presso il MEF; in tal modo, dall’anno 2022 ai già stanziati 30 milioni annui, si aggiungono 52 milioni di euro, portando così la dotazione annua prevista a complessivi 82 milioni di euro (lettera a)). Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021 a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte (lettera b)). Conseguentemente, gli oneri complessivi ammontano a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 52 milioni di euro a decorrere dal 2022. Le lettere a)-c) del comma 3-bis dell’art. 57 del D.L. 104/2020, oggetto di modifica, per la copertura degli oneri determinati dalla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato citati ha provveduto nel modo seguente: quanto a 5 milioni di euro annui, per l’anno 2020, mediante riduzione delle risorse di cui all’art. 114, comma 4, del decreto-legge citato (lett. a); quanto a 30 milioni di euro annui per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni (di cui sopra) (lett. b, che viene soppressa dall’articolo in esame); quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, si provvede: per 10 milioni di euro annui, mediante riduzione delle risorse di cui al citato art. 114, comma 4, per 20 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004), e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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