L’articolo 163 istituisce i Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l’utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, vengono abrogate alcune delle disposizioni introdotte dalla L.56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l’attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per le finalità della disposizione in commento. Il comma 1 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti finalità:
– svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi disciplinati dagli artt. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 e 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 che dispongono, rispettivamente, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, l’espletamento di concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ai predetti soggetti, e per le restanti amministrazioni la possibilità di ricorrere, per le proprie procedure selettive, all’ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti (fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici);
– sostenere l’organizzazione flessibile del lavoro pubblico;
– sostenere la formazione del personale pubblico.
La natura dei Poli territoriali avanzati (PTA) è stata illustrata dal Ministro per la pubblica amministrazione nell’audizione informale sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, svolta presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 settembre 2020. Secondo quanto riportato dal Ministro, l’istituzione dei PTA è una delle tre macro-attività previste nell’ambito della riforma dei processi di reclutamento avviata dalla Funzione pubblica e volta alla semplificazione e innovazione delle procedure di reclutamento per le PA (le altre attività riguardano le procedure di reclutamento pubblico su modello europeo e il piano straordinario di reclutamento). I PTA svolgono anche le funzioni di spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche e di Hub per l’innovazione e la modernizzazione della P.A (si veda il documento acquisito dalla Commissione lavoro in occasione dell’audizione: Programma di Innovazione Strategica della PA). Per il reperimento degli spazi per l’allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Per tali fini, il comma 2 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa stipulare accordi con l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e con le altre amministrazioni titolari di beni immobili idonei a ospitate i PTA. Per le finalità di cui alla norma in commento, il comma 3 attribuisce, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ex art. 2, c. 5, della L. 56/2019) all’attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell’assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 59/2016 – v. infra), che sono conseguentemente abrogate dal successivo comma 4 dell’articolo in commento. I richiamati commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 56/2019 (c.d. legge concretezza) – di cui il comma 4 dell’articolo in esame dispone, come detto, l’abrogazione – hanno previsto l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro. Dall’ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico. Si valuti l’opportunità, per una maggiore chiarezza normativa, di esplicitare nella rubrica dell’articolo l’abrogazione delle disposizioni della L.59/2016, disposta dal comma 4. Ai fini dell’attuazione dei predetti sistemi, il comma 5 del medesimo articolo 2, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, il cui utilizzo è stabilito con appositi DPCM che destinano fino al 20 per cento di tali risorse alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici (ex art. 18, c. 1-sexies, D.L. 162/2019).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020