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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 191 – Subentro Agenzia delle entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A

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L’articolo 191 prevede la possibilità per Agenzia delle entrate- Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro. Preliminarmente si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, che attribuisce l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha stabilito che l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2). In attuazione della richiamata disposizione, l’articolo 28 della legge regionale n. 16 del 2017 della Regione siciliana, ha autorizzato l’avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale. Successivamente, l’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2019, della Regione siciliana, ha prorogato il termine per la stipula al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il governo della regione – ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata – ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella regione. Come rilevato nelle relazione illustrativa che accompagna il testo, la sopra richiamata possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A., nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione, ha assunto nel 2020 un carattere di urgenza. La perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A. è apparsa, infatti, ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 (disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica). Tale situazione, pertanto, potrebbe impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale. L’articolo in esame, conseguentemente, stabilisce che nell’ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano l’Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare a Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione, la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro (utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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