Il comma 33 prevede in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli di l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo l, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio per il 2020), prorogandone gli effetti al 2021. In base all’articolo 1, comma 503 , ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, si dispone l’esonero dal versamento del l00 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. La modifica interviene sul termine finale per effettuare le iscrizioni, prorogandolo al 31 dicembre 2021. L’esonero contributivo in esame, a norma del predetto comma 503, non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica rappresenta che nella valutazione degli effetti finanziari sono stati mantenute prudenzialmente le ipotesi di ricorso valutate in sede di relazione tecnica all’articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, di cui la disposizione in esame rappresenta una proroga per gli accessi 2021 (una platea di circa 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l’anno 2021).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020