Il comma 41, introdotto durante l’esame parlamentare, per l’anno 2021 prevede che non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Lo scopo esplicito della norma introdotta è di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell’ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale. Più in dettaglio si prevede che, per il 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, alla seguente duplice condizione:
– i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti;
– gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Il richiamato articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge n 194 del 2004, per assicurare agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, ha sottoposto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ha disposto che le imposte di registro e ipotecaria fossero applicate in misura fissa (oggi pari a 200 euro) e all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020