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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 61-65 Bonus idrico

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Le disposizioni di cui ai commi 61-65, introdotte dalla Camera, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, demandandosi la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il comma 61 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. La finalità del fondo è quella di perseguire il risparmio di risorse idriche ed il successivo comma 62 specifica le finalità. Si prevede quindi di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua; gli interventi possono avvenire:

– su edifici esistenti;

– su parti di edifici esistenti;

– o su singole unità immobiliari.

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:

– la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

– la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Viene altresì precisato, al comma 64, che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. Si ricorda che disposizioni sono recate anche in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio dai commi 58-60 del disegno di legge di bilancio, modificati nel corso dell’esame alla Camera, alla cui scheda si rinvia. Sul tema si veda anche la Circolare 24/E, in particolare il paragrafo 6, relativo alla cumulabilità. La disposizione in esame non appare specificare se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare. La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata dal comma 65 ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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