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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 87-88 Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

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I commi 87 e 88 – introdotti dalla Camera – estendono il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici ai comuni dove sono situati santuari religiosi. Per tali comuni, ove diversi dai comuni capoluogo, tale estensione ha effetto per il 2021 e ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni dove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. A tal fine il comma 87 novella l’articolo 59, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto – L. n. 126/2020). Al riguardo, si ricorda che l’articolo 59, comma 1, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il comma 2 ha previsto che il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1. Il comma 3 ha previsto che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per il comma 4, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. Il comma 5 ha esteso al contributo a fondo perduto l’applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020 (L., n. 77/2020). Il comma 6 ha previsto che il contributo a fondo perduto non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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