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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 127 Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

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Il comma 127 – non modificato dalla Camera – incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l’autorizzazione di spesa – introdotta dalla legge di stabilità 2016 – relativa al supporto alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, al fine di assicurare il sostegno alle predette aziende. Si ricorda che l’articolo 1, comma 195, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: la continuità del credito bancario e l’accesso al medesimo; il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale; la tutela dei livelli occupazionali; la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; il sostegno ad alcune tipologie di cooperative di alcune imprese affittuarie o cessionarie dei beni sequestrati o confiscati. Il supporto ha luogo nell’ambito dei procedimenti penali per una serie di gravi delitti e in procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. L’art. 1, co. 612, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha incrementato la predetta autorizzazione di spesa di ulteriori 10 milioni di euro per il 2019. Ai sensi del comma 196, i dieci milioni di euro complessivamente stanziati per ciascun anno del triennio 2016-2018 confluiscono direttamente:

– nella misura di 3 milioni di euro annui, in un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996), destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;

– nella misura di 7 milioni di euro annui, in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del D.L. n. 83/2012, per l’erogazione di finanziamenti agevolati di importo non superiore a due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento, in favore delle medesime imprese.

L’incremento confluisce in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 del D.L. n. 8372012 – L. n. 134/2012), per l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 195 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015. Si veda la Deliberazione 1° marzo 2019, n. 3/2019/G della Corte dei conti, 93-94.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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