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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 146-152 Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

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I commi 146-152 prevedono la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Per il finanziamento dei piani è istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023. Il compito di coordinare e supportare le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell’accesso al finanziamento da parte del fondo è assegnato alla struttura di missione Investitalia. Specifiche disposizioni sono finalizzate a favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato. Il comma 146 prevede che per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l’attrazione di investimenti privati per il rilancio economico. Il comma 147 prevede che il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo, nonché di proporre l’elenco annuale delle proposte di piani secondo un ordine di graduatoria ai fini dell’accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 5, è assegnato alla struttura di missione InvestItalia. La Struttura di missione InvestItalia, istituita dall’articolo 1, comma 179, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e con il DPCM del 15 febbraio 2019 (e confermata con DPCM 15 ottobre 2019), opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati. I compiti assegnati ad InvestItalia rientrano in un ampio contesto di azioni di coordinamento ed indirizzo per rendere più efficaci le politiche pubbliche finalizzate a rilanciare gli investimenti considerati leva imprescindibile per lo sviluppo sostenibile del Paese. Tali compiti includono le seguenti attività:

– analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

– valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

– verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

– elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;

– individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

– affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

– individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

– elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

– ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

InvestItalia, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, si avvale di un contingente di personale di altre amministrazioni e di professionisti esterni, in qualità di esperti nei diversi settori scientifico-professionali, selezionati per competenza ed organizzati in gruppi di lavoro multidisciplinari. La Struttura opera, inoltre, in raccordo con la cabina di regia Strategia Italia e, da aprile 2020, quale struttura di supporto alle attività del Contratto Istituzionale di Sviluppo dell’area di Taranto. Infine, InvestItalia collabora in stretto rapporto con le istituzioni finanziarie nazionali ed europee – Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea per gli Investimenti – per attivare strumenti di finanziamento e assistenza tecnica utili alla programmazione e realizzazione di investimenti infrastrutturali, per la valutazione delle opportunità di utilizzo di risorse pubbliche e la promozione di investimenti privati. Il comma 148 reca norme per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico-privato. A tal fine si prevede che possono essere acquisite, nell’ambito della procedura di predisposizione dei piani, le proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico, predisposto su iniziativa dell’amministrazione titolare del bene o in risposta a specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono contenere il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione, infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico finanziario volto a dimostrare la redditività dell’investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare le ricadute economico-sociali e occupazionali sul territorio. I contratti di partenariato pubblico privato (PPP) sono principalmente disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). In particolare la Parte IV del Codice reca la disciplina generale di tali istituti, mentre la Parte III contiene le norme in materia di contratti di concessione di lavori e di servizi, che costituiscono le principali forme contrattuali di PPP, in attuazione della direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. Si ricorda che l’art. 180 del Codice specifica le caratteristiche del partenariato pubblico privato, prevedendo (comma 2) che nei contratti di partenariato pubblico privato i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna e che (comma 3) nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera. Il comma 8 dell’art. 180 del Codice include nella tipologia dei contratti di PPP la finanza di progetto; la finanza di progetto costituisce una delle modalità di finanziamento dei contratti di PPP le cui procedure di affidamento per le concessioni e gli altri contratti di PPP sono indicate all’art. 183. In tale ambito, l’art. 183 del Codice dei contratti pubblici disciplina due peculiari modalità di affidamento delle concessioni di lavori e di servizi tramite finanza di progetto: a) l’affidamento di opere/servizi previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, commi 1-14); b) l’affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, comma 15). Il comma 17-bis dell’art. 183 del Codice, introdotto dal D.L. 32/2019 (cd. sblocca cantieri), estende ora agli investitori istituzionali e agli istituti nazionali di promozione la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico privato. Il comma 149 definisce il contenuto dei piani di sviluppo, stabilendo che essi debbano prevedere:

– gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, nonché gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzarsi anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

– il piano economico finanziario dell’investimento e il relativo cronoprogramma;

– le risorse pubbliche e private destinate al programma;

– le modalità per l’erogazione delle risorse pubbliche;

– la causa di revoca dei contributi e di risoluzione dell’accordo;

– l’individuazione dei soggetti, pubblici e privati, attuatori degli interventi, nonché degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

– i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

– le modalità di verifica dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

Il comma 150 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, con una dotazione pari a 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023. Il comma 151 assegna al CIPE, su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell’elenco predisposto da InvestItalia (ai sensi del comma 147), il compito di approvare le proposte di piani di sviluppo, disponendone il finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo (di cui al comma 150). Con la medesima delibera il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani. Il comma 152, infine, stabilisce che il monitoraggio degli interventi ricompresi nei piani di sviluppo avviene ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. Il D.Lgs. n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il D.Lgs. 229/2011 reca “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”. In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto prevede obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. È prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Il monitoraggio ha, tra l’altro, ad oggetto “le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere” (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L’art. 4 del decreto legislativo n. 229 del 2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell’opera, mentre l’art. 5 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: “data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell’offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara”. Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell’opera. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all’articolo 11 della legge n. 3 del 2003. L’art. 11 della legge n. 3 del 2003 prevede, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato del CUP. Con la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, sono state definite le modalità di attribuzione del Codice.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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