Il comma 155 prevede una specifica autorizzazione di spesa per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari. Più nel dettaglio la disposizione, al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, autorizza la spesa di:
– euro 25.000.000 per l’anno 2021;
– euro 15.000.000 per l’anno 2022 e
– euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
L’art. 15 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa. L’art. 20 della stessa legge del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 124 del 2018, definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari. Il lavoro penitenziario, in primo luogo, non ha carattere afflittivo. Si tratta di una previsione che ricalca i contenuti dell’art. 71 delle regole minime Onu ed è confermato dell’articolo 26,1 delle regole penitenziarie europee – adottate con la raccomandazione R 2006 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, (che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento). Il lavoro penitenziario è inoltre remunerato. L’art. 22 O.P. sulla determinazione della remunerazione, stabilisce che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. L’art. 25-ter O.P. sull’ assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali prevede che l’amministrazione penitenziaria renda disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. Devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale; possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati; possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. La normativa vigente consente all’amministrazione penitenziaria di stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Come si sottolinea nell’ultima relazione al Parlamento sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (anno 2019) – Doc.CXCIV, n. 2, nel corso del 2019 l’amministrazione penitenziaria ha dato ulteriore impulso alle attività propedeutiche alla realizzazione di progetti volti ad incrementare l’offerta di lavoro qualificato e la formazione professionale a favore della popolazione detenuta. In particolare nella medesima relazione si ricordano: presso l’istituto di Biella il rinnovo dell’accordo di collaborazione con l’azienda Ermenegildo Zegna per la realizzazione di divise per il personale del corpo di polizia penitenziaria; presso l’Istituto di Perugia la stipula di intese con la azienda Cucinelli per la creazione di un laboratorio di maglieria artigianale per la realizzazione di una linea produttiva dedicata al confezionamento di maglioni in dotazione sempre al corpo della polizia penitenziaria. Si sottolinea nella medesima relazione poi, che sono stati presi accordi con la regione Lombardia, il tribunale di Milano e l’archivio di Stato, nonché con la regione Toscana, il tribunale di Firenze e l’archivio di Stato di Firenze per l’ampliamento del progetto già in atto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia per la digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali di interesse storico abbinando a tale attività detenuti opportunamente selezionati e formati presso laboratori appositamente allestiti. Al fine di garantire alla popolazione detenuta l’utilizzo delle tecnologie informatiche nel pieno rispetto delle esigenze della sicurezza il Dap ha adottato la circolare 2 novembre 2015. Tale circolare detta le linee guida sulle seguenti materie: utilizzo dei personal computer; connessione internet per motivi di studio, per la formazione e l’aggiornamento professionale; uso di Skype per facilitare i rapporti tra detenuti e familiari. La circolare disciplina l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche a sostegno dei percorsi rieducativi dei singoli detenuti e per ampliare le potenzialità dei progetti trattamentali attivati in collaborazione con il mondo dell’imprenditoria, del privato sociale e con gli Enti Locali. La stessa circolare consente la possibilità di tenere personal computer nelle camere di pernottamento e nelle sale destinate alle attività comuni; l’accesso ad internet avverrà esclusivamente dalle postazioni attivate nelle aree adibite allo svolgimento di progetti trattamentali, quali ad esempio le biblioteche. La configurazione delle postazioni e la predisposizione delle politiche di sicurezza saranno curate a livello centrale, mentre le limitazioni poste all’infrastruttura di rete consentiranno di instradare il singolo utente esclusivamente verso i siti (white list) per i quali è stato autorizzato. Successivamente con la circolare del 29 gennaio 2019 è stato dato ulteriore impulso all’utilizzo della piattaforma “Skype for business” per i detenuti e internati con i familiari e/o conviventi. E’ opportuno ricordare, poi, che nel tentativo di evitare o quanto meno arginare il possibile contagio da Covid-19 all’interno delle strutture penitenziarie, nella prima fase dell’emergenza, con l’emanazione del decreto-legge n. 11 del 2020, il Governo ha disposto che, sino al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Lo stesso provvedimento d’urgenza aveva concesso al magistrato di sorveglianza – tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria – di sospendere, tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà. Questa disciplina – che ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari – è stata confermata dall’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che l’ha però accompagnata con ulteriori misure. In primo luogo, per quanto riguarda le strutture penitenziarie, l’articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha autorizzato la spesa 20 milioni di euro nell’anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle suddette proteste dei detenuti autorizzando, per la realizzazione dei relativi interventi, l’esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza. Tali risorse sono state anche destinate all’attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l’altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal DPCM 8 marzo 2020 (che ha previsto che i casi sintomatici dei nuovi ingressi in carcere fossero posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; che i colloqui visivi si svolgessero in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti; che in casi eccezionali potesse essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che fosse garantita in modo assoluto una distanza pari a due metri). Si segnalano, in questa prima fase, fra le altre, la Circolare D.A.P. 21 marzo 2020 con la quale sono state previste puntuali misure volte a consentire i colloqui detenuti con i propri familiari da remoto e la precedente Circolare D.A.P. 12 marzo 2020 con la quale sono stati consentiti colloqui a distanza per motivi di studio ed utilizzo della posta elettronica. Nella seconda fase dell’emergenza, l’art. 221, co. 10 del D.L. n. 34 del 2020, ha previsto – fino al 31 dicembre 2020 (decreto 125 del 2020 allegato 33-bis)- con specifico riguardo ai colloqui che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Si tratta di una disposizione destinata a trovare applicazione solo su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate (si veda in proposito anche la Circolare 12 maggio 2020: “Ripresa dello svolgimento dei colloqui di cui agli artt. 18 legge 354 del 1975 e 37 del D.P.R. 230 del 2000”).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020