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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 191-193 Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia

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I commi 191-193, inseriti dalla Camera, dispongono il finanziamento di 100 milioni di euro di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere per il 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. I commi 191-193 sono stati inseriti nel corso dell’esame da parte della Camera. In dettaglio, il comma 191 prevede, al fine di consentire il coordinamento strategico e l’attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, lo stanziamento di 100 milioni di euro, con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Come ricordato dalla norma in esame, il Contratto Istituzionale di Sviluppo è disciplinato dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e dal comma 177, lettera f), del presente articolo (si veda la relativa scheda), in cui si prevede che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale individui i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si proceda alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo. Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto introdotto nell’ordinamento dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011 in sostituzione del previgente istituto dell’intesa istituzionale di programma. Il CIS costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all’accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. Con i CIS, in sostanza, le risorse sono concentrate per la realizzazione di un’unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni competenti. Le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici. Per valorizzare i contratti istituzionali di sviluppo, da ultimo, il D.L. n. 91/2017, all’articolo 7, ha previsto che, per accelerare l’attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come “aventi natura di grandi progetti” ovvero di “investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l’impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”, sia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 36 del regolamento(UE) n. 1303/2013. Tale articolo dispone, infatti, che qualora una strategia di sviluppo urbano o un’altra strategia o patto territoriale richieda un approccio integrato che comporti investimenti del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo sviluppo regionale o del Fondo di coesione nell’ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato (“ITI”) e possono a tal fine essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) o dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). Secondo quanto risulta dal sito relativo ai Contratti istituzionali di sviluppo, i CIS attualmente attivati – cui dovrebbe aggiungersi quello recentemente intervenuto per l’area di Taranto – sono i seguenti:  CIS: Napoli-Bari-Lecce/Taranto;  CIS: Messina-Catania-Palermo;  CIS: Salerno-Reggio Calabria;  CIS: Adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia. Il comma 192 stabilisce che il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata, di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016. Si segnala che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 dispone che, per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. L’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, invece, dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l’assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. Il comma 193 specifica che nel Contratto Istituzionale di Sviluppo siano riportati, se previsto per l’intervento ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3 del 2003, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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