I commi da 216 a 218 sono stati inseriti nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Camera dei deputati. I commi intervengono ulteriormente – rispetto a quanto già disposto dai commi 213, 244 e 245 del disegno di legge in esame – sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell’attuale situazione di crisi pandemica. Il comma 216 dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il comma 217 dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento (novella all’articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo). Segnatamente, il comma 216 dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il comma 217 dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Il Fondo di garanzia PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l’intervento del Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché, garantisce talune tipologie di operazioni a favore delle PMI, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative). Recentemente, con i Decreti legge di marzo-maggio 2020, in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia, la disciplina ordinaria del Fondo è stata potenziata e, contestualmente, affiancata da una disciplina speciale temporanea e derogatoria – destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020, termine, questo, prorogato sino al 30 giugno 2021 dall’articolo 1, comma 244 del disegno di legge in esame, ai sensi di quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato nel contesto dell’attuale pandemia da COVID-19 (cd. Temporary Framework). Ai sensi di tale Quadro europeo, sono stati così estesi gli importi garantibili e i beneficiari finali del Fondo, nell’ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi. Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati in deroga alla disciplina ordinaria, sino al 31 dicembre 2020, e, ora, ai sensi del comma 244 del DDL in esame, sino al 30 giugno 2021, si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l’emergenza da coronavirus”, ed, in particolare, al paragrafo sulle “misure di sostegno alle imprese”, nonché alla scheda di lettura relativa al comma 244. Si ricorda in questa sede, che l’articolo 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 (Legge n. 40/2020), come modificato dall’articolo 64, comma 1-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 120/2020) ha previsto che: previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti – concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito – in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Sull’estensione dei beneficiari, si veda quanto dispone il comma 213 del disegno di legge in esame. Il finanziamento così garantito dal Fondo è concesso purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo comunque, non superiore a 30.000 euro. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente la garanzia del Fondo – dunque, le banche o gli altri istituti finanziari abilitati – applicano all’ operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba essere comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento (novella all’articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo). Si evidenzia che l’operatività delle norme qui in esame è subordinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. m), primo periodo, del D.L. n. 23/2020, alla previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020