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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 232 Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

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Il comma 232 interviene sulla norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere – in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all’esercizio del ramo credito – una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (novella al comma 1, dell’art. 35 del D.L. n. 34/2020). Il comma, in particolare, alla lettera a), proroga tale temine al 30 giugno 2021, così estendendo la durata temporale della misura. Alla lettera b), conseguentemente, dispone che le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze attuativi della misura, che dispongono effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla nuova data del 30 giugno 2021 (nuovo comma 3-bis nell’art. 35 del D.L. n. 34/2020). L’articolo 35, del D.L. n. 34/2014, al comma 1 e 4 autorizza SACE S.p.A. a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del D.L. e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, nel rispetto della normativa europea. La garanzia è concessa da SACE in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all’esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad apposita convenzione stipulata con SACE. La norma è esplicitamente finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto – ai sensi del comma 2 – la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. A SACE S.p.A. è demandato inoltre il compito di svolgere – anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze – le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che la Società può delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. è tenuta ad operare con la dovuta diligenza professionale. Ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze è rimessa la possibilità di impartire a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi, dei criteri e delle condizioni previsti dall’articolo in esame. Il comma 3 ha demandato poi ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore decreto-legge, le ulteriori modalità attuative e operative, gli eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni e il modello di convenzione tra SACE e le imprese di assicurazione. Ai sensi del comma 5, per le finalità di cui all’articolo in esame, è istituita – nell’ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 – una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile. La sezione speciale, specificamente dedicata alla copertura delle garanzie SACE relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, dispone di una dotazione – stabilita ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del medesimo D.L. n. 34/2020, pari a 1.700 milioni di euro per il 2020. La sezione speciale è alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte, come risultanti dalla contabilità di SACE stessa, salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Il 13 agosto 2020, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti in esame, in quanto ritenuto compatibile con la disciplina contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int. – cd. Temporary Framework. Si tratta di una disciplina quadro degli aiuti di Stato, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final (cd. quarta modifica del Quadro temporaneo). Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro). Per una illustrazione più analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare. L’estensione dell’operatività della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, disposta dall’articolo qui in esame è stata dunque adottata alla luce della proroga del Quadro temporaneo.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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