Il comma 244 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Fanno eccezione, ai sensi del comma 245, le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’articolo 1, del citato D.L. 23/2020, sino al 30 giugno 2021. Il comma 246 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026. Nel corso dell’esame in prima lettura è stato inserito un nuovo comma 247, il quale prevede che alla copertura derivante dai commi da 244 a 246, concorrono, per 500 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU. Segnatamente, il comma 244 prevede che le disposizioni straordinarie in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia PMI a supporto della liquidità delle piccole e medie ai sensi dell’articolo 13, comma 1 decreto-legge n. 23/2020 (L. n. 40/2020) si applicano sino al 30 giugno 2021, anziché sino al 31 dicembre 2020. Come evidenzia la relazione tecnica, tale proroga è disposta ai sensi di quanto consentito dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19- Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), e ss. mod. e int. Il comma 245 dispone che le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione, come rileva anche la relazione illustrativa e tecnica del provvedimento in esame, va letta in combinato disposto con il nuovo articolo 1-bis.1 del D.L. n. 23/2020, inserito dal comma 209 del disegno di legge in esame, il quale dispone a decorrere dal 1° marzo 2020 la “migrazione” delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’articolo 1, del citato D.L. 23/2020, anch’esso prorogato al 30 giugno 2021. Le imprese “mid-cap” sono peraltro ammesse, ai sensi del citato comma 209, a decorrere dal 1° luglio 2021, alle garanzie che possono essere concesse da SACE, in virtù delle attribuzioni ad essa riconosciute di sostegno e rilancio dell’economia, dall’articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge n. 269/2003, anch’esso modificato dal comma 209 (per le mid cap è previsto un massimale superiore di copertura in garanzia). Si rinvia, sul punto, alla scheda di lettura relativa al comma 209. Il comma 245 – secondo la relazione tecnica – consente una graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE e sull’ulteriore strumento di cui all’articolo 6, comma 14-bis della L. n. 269/2003, recante la disciplina generale di SACE. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziate a copertura dei medesimi, risponderebbe – afferma la relazione tecnica – alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l’entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l’operatività di breve e medio termine. Il comma 246 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026. Nel corso dell’esame in prima lettura è stato inserito un nuovo comma 247, il quale prevede che alla copertura derivante dai commi da 244 a 246, concorrono, per 500 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU
- Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l’intervento del Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative). Recentemente, con i Decreti legge di marzo-maggio 2020, in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia, la disciplina ordinaria del Fondo è stata potenziata e, contestualmente, affiancata da una disciplina speciale temporanea e derogatoria, contenuta nell’articolo 13, comma 1 del D.L. 23/2020- destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020. Sono stati così estesi gli importi garantibili e i beneficiari finali del Fondo, nell’ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi. Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati sino al 31 dicembre 2020 in deroga alla disciplina ordinaria, si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l’emergenza da coronavirus”, ed, in particolare, al paragrafo sulle “misure di sostegno alle imprese”, ricordandone in questa sede le misure principali (richiamate anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica al provvedimento in esame). In particolare, le disposizioni dell’articolo 49 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), successivamente trasfuse ed estese dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (Legge n. 40/2020) hanno previsto l’accesso al fondo delle cd. imprese “mid-cap”, l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa; l’innalzamento della garanzia diretta del Fondo al 90% dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi e l’accesso al Fondo senza valutazione, così consentendo l’accesso anche alle PMI più rischiose; l’accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro – poi innalzato, in sede di conversione del D.L. n. 23/2020 a 30.000 euro – con durata non superiore a 120 mesi (anche tale importo è stato innalzato in sede di conversione), concessi a PMI e a persone fisiche esercenti arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall’emergenza da Covid-19. Le misure straordinarie di potenziamento del Fondo hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il basket dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e contro garantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell’aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell’esposizione complessiva del Fondo stesso. Per le predette finalità, il Fondo è stato consistentemente rifinanziato. Dapprima l’articolo 25 del D.L. n. 9/2020 poi trasfuso nell’articolo 49-bis del D.L. n. 18/2020), l’ha rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (le risorse sono state finalizzate all’estensione, sino al massimo consentito in via ordinaria, della garanzia e riassicurazione a favore di PMI con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19, individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020). Successivamente, l’articolo 49 del D.L. n. 18/2020 ha rifinanziato il Fondo di 1.500 milioni di euro per il 2020 per gli interventi ivi previsti. Come detto, le misure dell’articolo 49 sono state trasfuse ed estese dall’articolo 13 del D.L. n. 34/2020, che ha autorizzato, per esse, ulteriori 229 milioni per il 2020 rispetto alla somma già stanziata dal D.L. n. 18. Il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) cd. D.L. Rilancio, ha, infine, rifinanziato, all’articolo 31, comma 2, il Fondo di ulteriori 3.950 milioni di euro per il 2020, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione dell’ambito del suo ambito di operatività del Fondo sino al 31 dicembre 2020. Lo stesso articolo 31, con il comma 2, ha poi previsto che – al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese – possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo. Il D.L. n. 104/2020 (D.L. n. 126/2020), all’articolo 64, ha rifinanziato il Fondo di 3.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l’anno 2025. Infine, si evidenzia il recente rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attraverso la Riserva PON Imprese e Competitività-IC ad esso dedicata. La relativa dotazione è stata incrementata dal D.M. 6 ottobre 2020 (pubblicato in G.U. 23 novembre 2020) di 1,4 miliardi euro di risorse FESR, così distribuiti: a) 1,3 miliardi destinati alle «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); b) 66,9 milioni destinati alle «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna); c)47,6 milioni di euro destinati alle «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale. Le risorse del programma operativo attribuite alla Riserva PON IC sono rendicontabili al tasso di cofinanziamento del 100 percento a carico dei fondi strutturali dell’Unione europea, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di Covid-19. Ciò ai sensi della disciplina europea sulla flessibilità dei fonti strutturali nell’attuale pandemia, Regolamento (UE) 2020/558, attuata con le previsioni del D.L. n. 34/2020 (articolo 242). Si ricorda che l’azione 3.6.1 del suddetto programma operativo Imprese e Competitività ha previsto la possibilità di istituire, mediante l’utilizzo di risorse del programma, una riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di rafforzare, nelle regioni del Mezzogiorno, gli ordinari interventi del Fondo di garanzia, sostenere l’accesso al credito e lo sviluppo delle PMI nel territorio di interesse, anche attraverso il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti. A valere sulla Riserva PON IC, a decorrere dal 1 aprile 2020 (giorno successivo alla data di pubblicazione in GUUE del Regolamento (UE) 2020/4609, il Fondo concede sia garanzie su singole operazioni finanziarie che su portafogli di finanziamenti in favore delle PMI delle regioni sopra indicate, con le modalità straordinarie di funzionamento del Fondo fissate dall’art. 13 del D.L. n. 23/2020) e, laddove compatibili, con le modalità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo stesso (D.M. 13 marzo 2017). La Riserva PON IC può altresì intervenire, a decorrere dal 1 aprile 2020, per sostenere operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità dei beneficiari, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica innescati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il regime di aiuti disciplinato dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 è stato autorizzato dalla Commissione europea (regime di aiuto n. 56966 (2020/N). Esso è stato ritenuto compatibile con la disciplina contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int. – cd. Temporary Framework. Si tratta di una disciplina quadro degli aiuti di Stato, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final (cd. quarta modifica del Quadro temporaneo). Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro). Per una illustrazione più analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare. Infine, quanto ai dati attuativi della misura, si rinvia al comunicato (qui il link) del 9 dicembre, della Task Force per le misure sostegno della liquidità (MEF, MISE, BANCA D’ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020