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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 526-527 Contributo per spese locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali

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I commi 526 e 527, introdotti durante l’esame alla Camera, istituiscono un Fondo finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali. In particolare, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca con una dotazione di € 15 mln per il 2021, è destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un indice – rectius: indicatore – della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. I criteri di erogazione delle risorse del Fondo, nonché le relative modalità, per il tramite delle università, devono essere disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, deve essere prevista l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa. Le disposizioni sono sostanzialmente raffrontabili con quanto previsto per il 2020, dall’art. 29, co. 1-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Nello specifico, l’art. 29, co. 1-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha vincolato € 20 mln del complessivo incremento, pari a € 160 mln per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/1998, art. 11) – previsto dal co. 1 dello stesso art. 29 – al rimborso, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020 –, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove era ubicato l’immobile locato, che avessero un ISEE fino a € 15.000. La disposizione non specificava se si trattasse solo di studenti iscritti alle università statali. Le modalità attuative devono essere definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, tenendo conto, anche al fine del rispetto del limite di spesa fissato, dell’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio. In base ad informazioni acquisite per le vie brevi, il D.I. risulterebbe in via di adozione e anch’esso riguarderebbe solo gli studenti delle università statali. Nel merito, si ricorda che, in base all’art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001, si considera fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare. In deroga a tale previsione, l’art. 33, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto che, limitatamente all’a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l’a.s. 2019/2020 – può essere considerato come fuori sede lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l’alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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