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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 259-262 Rafforzamento degli strumenti di sostegno all’azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori

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I commi 259-262 – introdotti nel corso dell’esame in prima lettura della Camera – recano norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso agevolazioni alle società cooperative. Il comma 259 arricchisce gli strumenti concessi alle società finanziarie partecipate dal MISE e costituite per salvaguardare ed incrementare l’occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative. Tali società possono svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Il comma 260 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi. Il comma 261 rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”). Il comma 262, infine, consente alle società finanziarie partecipate dal MISE di essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché di svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali.

  • La legge Marcora e la nuova legge Marcora

La legge 27 febbraio 1985 n. 49 (cd. legge Marcora), e successive modifiche, contiene un regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative. In particolare, la legge n. 49 del aveva previsto l’istituzione – in regime di contabilità speciale separata – di un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper. Le risorse e la gestione del Foncooper sono state successivamente devolute alle Regioni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dal relativo D.P.C.M. attuativo 6 agosto 1999, il quale, ha disposto che rimanessero conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la concessione delle sovvenzioni del solo Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, sempre istituito dalla legge Marcora, all’articolo 17. Si tratta di una misura che rientra nel modello definito Workers Buy Out (WBO), basato su un’operazione di acquisto di una società realizzata dai dipendenti dell’impresa stessa, allo scopo di garantire e preservare i livelli occupazionali. In particolare, l’articolo 17 appena richiamato istituisce un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, prevedendo che le risorse dello stesso Fondo siano utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite al fine di salvaguardare ed incrementare l’occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative, incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale appartenenti al settore di produzione e lavoro. La disciplina è stata poi completata da altre misure:  il DM 4/12/2014 (c.d. “Nuova Marcora”), al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, ha istituito, in attuazione dell’art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative, ha istituito un nuovo regime di aiuti per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, che si affianca ai finanziamenti di cui alla precedente legge Marcora. Il D.M. autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione di iniziative concesse al fine di sostenere sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. Nelle Regioni del Mezzogiorno è consentito anche lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti. I finanziamenti concessi hanno una durata massima di 10 anni, sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro. Nel caso in cui i finanziamenti vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell’importo del programma di investimento;  l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, abbiano diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura;  la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto un rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile da destinare all’erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;  il comma 5 dell’articolo 60 del D.L. n. 104/2020, ha da ultimo rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l’anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”). Il comma 260 arricchisce gli strumenti concessi alle società finanziarie costituite ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (attualmente, le società sono Cooperazione Finanza Impresa – Cfi Scpa) per salvaguardare ed incrementare l’occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative. In base al comma in esame, tali società possono svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Una disposizione complementare è contenuta nel comma 270 (alla cui scheda di lettura si rinvia), il quale consente di sostenere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali tramite finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Il comma 260 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi. Gli oneri per tali incarichi vengono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L’articolo 11 citato c prevede un contributo a carico delle società cooperative non altrimenti tenute a versare il 3 per cento dei propri utili per costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tale obbligo sussiste per le società cooperative che aderiscono ad associazioni riconosciute per il finanziamento dei fondi in questione. Se invece le società non aderiscono alle associazioni riconosciute, ovvero aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito tali fondi, l’articolo 11, comma 6, prevede un contributo che affluisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro.

  • Il fondo per la crescita sostenibile

Al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, l’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati. Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese. Il «Fondo per la crescita sostenibile» è destinato sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità, enunciate nel citato articolo 23, al comma 2 :  la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;  la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con azioni attivate dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;  interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (finalità aggiunta dall’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148),  la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (finalità aggiunta dall’art. 15 della legge 17 ottobre 2017, n. 161). Il comma 3 dello stesso art. 23 stabilisce che le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del medesimo Fondo per il perseguimento delle finalità del Fondo, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. A tal fine, è stato emanato il decreto ministeriale 8 marzo 2013 (“Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile”), che specifica i criteri per le finalità precedentemente riportate (sinteticamente, promozione di progetti di ricerca, rafforzamento della struttura produttiva, promozione della presenza internazionale delle imprese), nonché di progetti speciali. Per ciascuna delle finalità indicate è istituita un’apposita sezione nell’ambito del Fondo, che opera come fondo rotativo. Infatti, i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l’erogazione di finanziamenti agevolati. Il Fondo si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati. Con la finalità di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al ricordato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, il comma 261 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il comma 262 modifica la disciplina della legge Marcora, riformulando la possibilità per le imprese partecipate dal MISE di essere destinatarie di fondi pubblici e di svolgere attività di servizi e di promozione. Pertanto, la lettera a) sopprime tale previsione dal comma 5-bis dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, mentre la lettera b) introduce un nuovo comma 5-ter che razionalizza tali facoltà. Nella sostanza, da un lato si precisa che i fondi pubblici di cui possono essere destinatarie le società in questione possono essere “nazionali e regionali”. Dall’altro, la facoltà di svolgere attività di servizi e di promozione viene estesa anche alla “assistenza”, ma soprattutto viene espressamente chiarito che tali attività riguardano “la gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali”.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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