Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 292-293-295-296 Assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità

Condividi:

I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. I commi 292 e 293 modificano la disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Le modifiche concernono l’anno 2021, che è l’ultimo anno in cui opera tale disciplina speciale. I commi 295 e 296 concernono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni in oggetto, in deroga ad alcune condizioni. Le modifiche di cui ai commi 292 e 293 riguardano esclusivamente i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. In tale ambito, mentre la lettera a) del comma 292 e il comma 293 confermano disposizioni già vigenti (della suddetta disciplina transitoria), le lettere b) e c) del comma 292 prevedono: che le assunzioni siano operate in via diretta (senza selezione) per i casi in cui i lavoratori siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche, anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione; che per i lavoratori non rientranti in quest’ultima fattispecie resti possibile (come già previsto) lo svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità; che tali procedure di selezione possano essere espletate anche presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione. Rispetto a tale quadro, si valuti l’opportunità di chiarire la portata della successiva lettera d) e se in particolare essa consenta la doppia possibilità di procedura (assunzione diretta o di selezione riservata) per tutti i casi in cui i soggetti siano stati in precedenza utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione in forma coordinata e continuativa o altre tipologie contrattuali. Si ricorda che, in base alla disciplina di cui ai commi da 446 a 449 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni – disciplina posta con riferimento al triennio 2019-2021 -, le assunzioni a tempo indeterminato – che possono essere anche a tempo parziale – sono effettuate anche da parte di pubbliche amministrazioni diverse da quelle che abbiano utilizzato in precedenza i soggetti in esame; le assunzioni sono ammesse nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nonché delle risorse finanziarie richiamate dai suddetti commi; fatte salve le nuove previsioni di cui ai commi 292 e 293 in esame, le assunzioni sono effettuate mediante selezioni riservate (con prova di idoneità) per i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell’Associazione Formez PA. Le novelle di cui ai commi 295 e 296 estendono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni oggetto dei precedenti commi 292 e 293, in deroga ad alcune condizioni. Le deroghe concernono le condizioni del rispetto del piano di fabbisogno del personale e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente e consentono altresì che, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, ovvero al 31 dicembre 2020 per i lavoratori socialmente utili di cui al comma 296, i soggetti assunti siano in posizione di lavoratori sovrannumerari (in deroga alla dotazione organica). Le deroghe concernono le assunzioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 – risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

Partner