Il comma 322 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, per finanziare la predisposizione di case famiglia protette. Al riparto delle risorse tra le Regioni è chiamato a provvedere il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e sentita la Conferenza Unificata (comma 323). Il comma 322 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), al fine di garantire il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, con decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni. La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione è demandata allo stesso decreto ministeriale (comma 323). La legge n. 62 del 21 aprile 2011(legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori) ha previsto l’istituzione di case famiglia protette, quali strutture residenziali destinate all’accoglienza di:
– imputate/i genitori, incinte o con prole infraseienne, nei cui confronti l’autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza (art. 284 c.p.p.);
– madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter o alla detenzione speciale ex art. 47-quinquies;
I requisiti delle case famiglia protette sono stati definiti dal Decreto 8 marzo 2013. In base a tale decreto le case famiglia protette:
– sono collocate in località dove sia possibile l’accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori; le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
– possono ospitare non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
– i profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
– le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini devono tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione in considerazione della possibile presenza di soggetti di sesso maschile;
– sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc. …);
– sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all’aperto;
– sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;
– il servizio sociale dell’amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare;
– il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020