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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 324-328 Fondo per le politiche attive del lavoro

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I commi da 324 a 328, introdotti nel corso dell’esame alla Camera (sostitutivi dell’art. 57 del disegno di legge di Bilancio), dispongono la istituzione di un “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU” – con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021. Nel dettaglio, le risorse di tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferirsi successivamente alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). – sono in parte utilizzate, per un importo pari a 233 milioni di euro per l’anno 2021, per l’istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all’inserimento occupazionale, volto all’inserimento occupazionale mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l’impiego al fine dell’inserimento lavorativo (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 150/2015). Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro sono rideterminate nell’ambito del Programma in esame. L’individuazione delle prestazioni connesse al Programma – individuate tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU (vedi infra) -, nonché la declinazione dei medesimi a seconda della tipologia di beneficiari, è demandata ad apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 324). Nelle more dell’istituzione del Programma GOL e nel limite di 267 mln di euro per il 2021, la disposizione in commento (comma 325) prevede che l’assegno di ricollocazione – che consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione – è riconosciuto anche ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione di coloro che, beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti per l’accesso al pensionamento al termine della fruizione degli stessi: collocazione in cassa integrazione; sospensione del rapporto di lavoro con collocazione in cassa integrazione per cessazione di attività; percezione di NASpI o DIS-COLL da oltre 4 mesi. Conseguentemente, viene soppresso il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 4/2019 che sospende sino al 31 dicembre 2021 l’erogazione di tale assegno in favore dei percettori di NASpI. Sul punto, si segnala che, in base alla normativa vigente, il predetto assegno di ricollocazione è riconosciuto ai percettori del reddito di cittadinanza e ai lavoratori in Cassa integrazione straordinaria, a condizione che i profili e ambiti di questi ultimi siano previsti dall’Accordo di ricollocazione sottoscritto dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali. Le modalità di erogazione del predetto assegno di ricollocazione – che deve prevedere anche un piano di riqualificazione diretto a colmare il fabbisogno formativo del beneficiario – sono definite da apposita delibera del Cda di ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l’impiego o dai servizi per il lavoro accreditati (comma 326). Infine, si precisa che l’efficacia delle misure previste dall’articolo in commento è subordinata all’approvazione dell’ammissibilità delle stesse al finanziamento nell’ambito del Programma React EU (comma 328). Si ricorda che l’iniziativa REACT-EU (47,5 miliardi di euro, previsti tramite Next generation EU) è specificamente adottata per gli anni 2021-2022 per assegnare risorse supplementari volte a rafforzare l’economia e l’occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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