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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 329 Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

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Il comma 329 opera il rifinanziamento del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si ricorda che il fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione finanziaria limitata al triennio 2018-2020 – pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e (in base all’incremento disposto dall’articolo 25, comma 4-octies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) a 7 milioni di euro per il 2020 -. Al fondo in esame (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme) in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Il regolamento sull’utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175. In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l’erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni sopra indicate, anche in partenariato tra di esse. I progetti devono prevedere “lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:

a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;

b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;

c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;

e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;

g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;

h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari”.

Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l’iniziativa o il progetto.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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