Il comma 333, introdotto durante l’esame parlamentare, innalza a 550 euro (rispetto ai previgenti 500 euro) la spesa massima detraibile per spese veterinarie. La normativa in materia (articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) prevede che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 500 euro (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro). La disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 550 euro. Si ricorda che la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 19/E, 8 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate). Inoltre la detrazione d’imposta, come stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 (regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta), non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020