Il comma 335, inserito nel corso dell’esame alla Camera, integra di 5 milioni di euro il Fondo Povertà per ciascun anno del triennio 2021-2023, riservando tale stanziamento a interventi sperimentali in favore dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine (Care leavers). Il comma in esame rinnova una misura introdotta dalla legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017). Più in particolare, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo Povertà), è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale stanziamento è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia garantendo la continuità dell’assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d’età. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 209 del provvedimento in esame (Fondo esigenze indifferibili). La legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017) ha introdotto in via sperimentale una misura finanziata per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, da destinare ad interventi per il sostegno dei Care leavers. Gli interventi, anche limitati sul piano territoriale, hanno la finalità di garantire la continuità dell’assistenza riferita al percorso di crescita dei giovani verso l’autonomia, fino al 21° anno di età. La misura, denominata “Fondo per la crescita e l’assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell’autorità giudiziaria”, è stata finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Per il 2018, i criteri di riparto del Fondo sono stati indicati all’interno del decreto del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto il documento Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, per affiancare gli operatori dei servizi sociali, nonché degli altri servizi territoriali che con essi collaborano, nella predisposizione dei progetti individualizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, da definire con l’attiva partecipazione del ragazzo/ragazza. La definizione del progetto, che prevede specifici impegni da parte del beneficiario e sostegni da parte dei servizi territoriali, richiede sia svolta preventivamente una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del ragazzo che lascia la presa in carico da parte dei servizi, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dei fattori ambientali e di supporto presenti. Si ricorda infine, che l’art. 67-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha inserito i Care leavers fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020