I commi in esame – inseriti dalla Camera – consentono l’applicazione delle norme sui requisiti per il trattamento pensionistico e sulle relative decorrenze iniziali vigenti prima del 6 dicembre 2011, in favore di un contingente di 2.400 soggetti, rientranti in alcune fattispecie, nel rispetto di un limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per il 2021, di 33,5 milioni per il 2022, di 26,8 milioni per il 2023, di 16,1 milioni per il 2024, di 3,2 milioni per il 2025 e di 0,6 milioni per il 2026. L’introduzione di tale contingente costituisce la cosiddetta nona salvaguardia pensionistica, in quanto si aggiunge ad altri contingenti analoghi, previsti da norme precedenti. Il nuovo contingente può concernere i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie, a condizione che la prima decorrenza virtuale del trattamento pensionistico, determinata secondo la suddetta disciplina previgente, non sia successiva al 4 aprile 2012. In ogni caso, il trattamento pensionistico riconosciuto nell’ambito del contingente non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Le suddette categorie riguardano:
– i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 – ancorché al 6 dicembre 2011 non avessero un contributo volontario accreditato (o accreditabile alla predetta data) -, a condizione che avessero almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgessero attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo il 30 giugno 2012, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto nel periodo 1° luglio 2012-31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo la cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– i lavoratori che nel corso del 2011 fossero in congedo per assistere figli in situazione di handicap grave;
– i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato; da tale fattispecie sono esclusi, tuttavia, i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica di stagionali.
Le domande per l’applicazione della disciplina previgente in oggetto devono essere presentate entro il 2 marzo 2021, ai sensi del comma 347; quest’ultimo disciplina la procedura (anche facendo rinvio alle disposizioni del D.M. 14 febbraio 2014) e reca le clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziaria, ai fini del rispetto (anche in via prospettica) dei summenzionati limiti, relativi al numero di soggetti e alla spesa. Il criterio di priorità nell’accoglimento delle domande (nell’ambito del contingente unico in esame) è costituito dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oggetto delle fattispecie summenzionate; a tali fini, per i lavoratori che fossero nella suddetta fattispecie di congedo e che siano ancora in attività di lavoro, si fa riferimento alla data del 1° gennaio 2021.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020