Il comma 349, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 62 del disegno di legge di bilancio, prorogando al 2021 le disposizioni relative alla applicazione sperimentale del contratto di espansione estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi. In dettaglio, la disposizione prevede la proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione di cui all’art 41, d.lgs. n. 148/2015, che viene in tal senso modificato, estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti (tale previsione era già presente nel testo originario del disegno di legge) e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis (introdotto dalla disposizione in esame), fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi (lett. a) e b)). Al riguardo, si ricorda che l’articolo 41 del d.lgs/ 148/2015, ai commi da 1 a 3, prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo d.lgs, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Viene, altresì, introdotto il comma 5-bis all’articolo 41 (lett. c)), prevedendo, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI (di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), mentre la formulazione attualmente vigente del comma 5 prevede un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, in base all’’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. In base all’articolo 12, comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui sopra, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni per l’anno 2024 (la lett. c) del disegno di legge originario quantificava, invece, ulteriori risorse per di 36,1 milioni di euro per l’anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023). Se nel corso della procedura di consultazione di cui sopra emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Con la lettera c-bis del comma, inoltre, si estende al comma 5-bis, introdotto dalla disposizione in esame, quanto previsto dal comma 6 dell’art. 41 e cioè che la prestazione di cui al comma 5 può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi. Infine, viene incrementata, già dall’articolo 62 del disegno di legge originario, la provvista finanziaria del comma 7 dell’articolo 41, che viene modificata di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022 (lett. d)). Tali risorse sono utilizzate a copertura degli oneri di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 41. Ai sensi del comma 7, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria, che non può essere superiore al 30 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020