I commi 373 e 374 dettano novelle alla legge n. 96 del 1955 circa provvidenza a favore dei perseguitati politici antifascisti e dei perseguitati per motivi razziali. Il comma 373 detta novelle alla legge n. 96 del 1955, recante “Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti”. In particolare, incide sull’articolo 1 di quella legge. Quest’ultimo ha previsto l’attribuzione di un assegno vitalizio di benemerenza a carico del bilancio dello Stato, ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell’attività politica contro il fascismo da loro svolta anteriormente all’8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita di capacità lavorativa almeno del 30 per cento. Ed ha tipizzato, per tale fattispecie, le cause di perdita di capacità lavorativa, cui consegua la concessione del beneficio. Così come ha disposto l’attribuzione di un assegno di pari misura, per le medesime cause, se la persecuzione sia stata dettata da motivi di ordine razziale, dopo il 7 luglio 1938. Ebbene, su tale impianto normativo il comma in esame incide per alcuni riguardi. Agisce sul termine (riferito alla persecuzione politica fascista) dell’8 settembre 1943, sostituendo ad esso quello del 25 aprile 1945 (anniversario della Liberazione, prevede la legge sulle ricorrenze festive n. 260 del 1949). Inoltre modifica – in senso estensivo del beneficio – previsioni relative alle cause della perdita di capacità lavorativa. La legge del 1955 vi annovera (all’art. 1, co. 2, lettera b)) l’assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell’attività politica antifascista, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, “quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato”. La novella sopprime quel riferimento alla reiterazione ed alla connotazione quale persecuzione continuata (ossia le parole riportate in corsivo). Ancora, la legge annovera (all’art. 1, co. 2, lettera d)) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste, che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad un anno. La novella sopprime la condizione della condanna al periodo di reclusione di almeno un anno (parole in corsivo). Inoltre la legge del 1955 riconosce la provvidenza ai cittadini italiani i quali abbiano subìto persecuzioni per motivi d’ordine razziale, qualora la persecuzione si sia configurata con le medesime modalità sopra ricordate per la persecuzione politica (dunque una determinata perdita di capacità lavorativa conseguente a determinata tipologia di fatti persecutori). La novella fa venir meno questo ‘parallelismo’ in ordine alle due diverse fattispecie persecutorie, politica e razziale. Le condizioni sopra ricordate (nonché le altre cause di perdita della capacità lavorativa, enumerate dalla legge e qui non modificate) sono mantenute (con le modificazioni sopra dette) per la persecuzione politica, vengono meno per la persecuzione razziale. Tale l’effetto della novella, soppressiva delle parole riportate in corsivo entro il seguente periodo (art. 1, comma 3 della legge n. 96): “un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subìto persecuzioni per motivi d’ordine razziale”. Connessa a tale modificazione, infine, è altra novella, introduttiva di un terzo comma entro questo articolo 1 della legge n. 96 del 1955. Essa prevede che nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero, si presumono, salvo prova contraria. L’insieme di tali modifiche relative al comma 2 dell’articolo 1 della legge del 1955, è previsto – dal comma 374 del presente articolo del disegno di legge – decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio. Non vi è titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti. La legge n. 96 del 1955, approvata nel corso della II legislatura, discese dal disegno di legge A.S. n. 101, sottoscritto dai senatori Terracini, Amadeo, Benedetti, Carmagnola, L.C. Caron, Cerabona, Grammatico, Jannuzzi, A. Merlin, Nacucchi, Nasi, Pannullo, Perrier, Smith, Spallicci, Zanotti Bianco. Riproduceva, salvo lievi mutamenti formali, il testo di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura (la cui cessazione ne aveva interrotto l’iter). Il riferimento alla data del 7 luglio 1938 (di una settimana successiva, il 14 luglio 1938, fu la pubblicazione su “Il Giornale d’Italia” del cd. Manifesto della razza, preannunzio della legislazione razziale fascista) conseguiva all’approvazione in Assemblea del Senato, nella seduta del 20 dicembre 1954, di un ordine del giorno presentato da Umberto Merlin, De Bosio, Sartori, a seguito del quale il disegno di legge tornò in Commissione per una conseguente riformulazione, infine approvata dall’Assemblea il 21 dicembre 1954, e di lì trasmessa alla Camera dei deputati. Le disposizioni della legge n. 96 del 1955 – la quale equipara persecuzione politica e persecuzione razziale quanto a tipizzazione degli atti persecutori, pur nella diversità di situazioni lesive (posto che “la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la ‘persecuzione dei diritti’, sulla quale si innesterà, poi la ‘persecuzione delle vite'”: così la sentenza n. 268 del 1998 della Corte costituzionale) – hanno registrato talune incertezze in sede di applicazione (tanto che si sono succedute apposite Commissioni di studio, istituite nel 2002 e nel 2019 presso la Presidenza del Consiglio, per approfondire la materia). Diversità di orientamenti interpretativi tra il vaglio amministrativo delle richieste di beneficio ed il successivo giudizio contabile (nonché all’interno della stessa giurisprudenza contabile) sono emerse specie riguardo agli atti di persecuzione razziale, che il mero dettato della legge del 1955 pare configurare in modo più circoscritto rispetto alla persecutorietà ed efferata violenza morale pur insita in alcuni provvedimenti (si pensi, ad esempio, all’esclusione dalla scuola frequentata). Altro profilo dibattuto è se l’istante debba provare o meno l’atto di violenza subìto con l’applicazione ai suoi danni delle normative razziali. Le disposizioni del disegno di legge sopra commentate (sulla falsariga di proposte elaborate dalla Commissione di studio ultima ricordata) mirano a por fine a tale diversità di orientamenti applicativi. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima la possibile estensione della platea dei beneficiari diretti della provvidenza in duecento persone – cui si aggiungono orfani e vedove a particolari condizioni (tenuto conto dei parametri definiti dagli articoli 45 e 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, il quale reca il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra). Essa quantifica l’onere di spesa conseguente alle disposizioni in complessivi 2,5 milioni di euro annui, dal 2021 (al 2025; negli anni successivi, è previsto un progressivo decremento).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020