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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 376-379 Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona

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Il comma 376 prevede la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata il giudice della esecuzione deve sospendere il procedimento esecutivo (comma 377). Una specifica disciplina è prevista nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario (comma 378). Nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento (comma 379). Nel dettaglio il comma 376 prevede la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche nel caso di mancata previa formale comunicazione tramite PEC da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva. Come espressione edilizia residenziale convenzionata si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale a fronte di concessioni da parte dell’amministrazione pubblica (riguardanti l’assegnazione o la cessione di aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l’urbanizzazione del comparto e l’edificazione di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale inoltre discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati. In passato si è spesso posto il problema di stabilire se potessero essere sottoposti ad esecuzione forzata gli alloggi di edilizia economica popolare. La tematica sorgeva in quanto le norme che ne disciplinano la concessione (si veda, ad esempio, l’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513) prevedono un vincolo decennale di inalienabilità diretto ad evitare che le agevolazioni concesse dallo Stato possano favorire intenti speculativi. Ci si chiedeva allora se il vincolo di inalienabilità valesse anche per i trasferimenti coattivi a seguito di vendita forzata. All’interrogativo ha risposto in senso negativo Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1987, n. 6748, affermando che, “gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati e ceduti senza riserva di proprietà possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e, quindi, possono anche essere venduti all’asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, ancor prima che sia trascorso il decennio di cui agli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 28 quinto comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 ed indipendentemente dal possesso, da parte dell’acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi, atteso che la nullità stabilita dalle disposizioni contenute nelle norme sopracitate riguarda esclusivamente gli atti volontari di disposizione compiuti dagli stessi assegnatari”. Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata il giudice dell’esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo per consentire ai soggetti predetti di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi (comma 377). Nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario il giudice deve verificare sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri previsti per gli immobili siti in piani di zona (ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 457 del 1978), sia l’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti. E’ prevista l’immediata improcedibilità per mancanza dei requisiti della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata (comma 378). L’art.44 della legge n. 457 del 1978 dispone che i mutui concessi per la realizzazione di programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie in piani di zona usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi ed oneri concessi. La ratio della norma è da ricercarsi nella necessità di garantire appieno gli istituti mutuanti in caso di insolvenza dei soggetti che realizzano interventi edilizi, privi di contributo dello Stato, su aree concesse in diritto di superficie, per i quali l’alea degli Istituti stessi appare eccessiva perché non possono iscrivere ipoteca sull’area stessa in quanto di proprietà del Comune, anche se il diritto di superficie è anch’esso capace di ipoteca che però è soggetta ad estinguersi in caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo (art.2810, n.3 e 2186 codice civile). Infine nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche previste dalle disposizioni testè illustrate (comma 379).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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