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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 418-420 Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi

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I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2. Si valuti l’opportunità di chiarire se, riguardo ai suddetti test, si faccia riferimento solo agli anticorpi eventualmente formatisi in relazione alla presenza del virus SARS-CoV-2. I commi in esame richiedono che per l’esercizio di tali eventuali attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti alle stesse attività, ad un accordo collettivo nazionale – definito dalla struttura tecnica interregionale (per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale – ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui medesimi accordi si fonda il regime convenzionale tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale (per le attività in oggetto). Si opera altresì una novella alla disciplina sui “nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, introducendo la fattispecie dell’effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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