I commi in esame – inseriti dalla Camera – prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, si recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo – oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali -. Le posizioni oggetto dell’incremento di organico e della conseguente autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, riguardano: 25 unità da inquadrare nell’Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell’Area seconda (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e 10 dirigenti sanitari. Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. I medesimi concorsi possono svolgersi in modalità telematica e decentrata e i relativi bandi possono prevedere una valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro. Riguardo alla locuzione “per l’anno 2021”, di cui al comma 430, si valuti l’opportunità di chiarire se lo svolgimento dei concorsi in esame e le relative assunzioni siano possibili anche negli anni successivi al 2021. L’AIFA può prorogare e rinnovare fino al termine delle procedure concorsuali suddette e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021: nel limite di 30 unità, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 maggio 2021; nel limite di 43 unità, i contratti di somministrazione di lavoro in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, si pone, con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate, un divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale divieto riguardi anche i contratti di lavoro dipendente a termine. Riguardo al summenzionato divieto a regime di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo (posto per l’AIFA dal comma 432 a decorrere dal 1° luglio 2021), si valuti l’opportunità di specificare che il richiamo all’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concerne esclusivamente il comma 2, considerato che il comma 1 di tale articolo riguarda la forma ordinaria di assunzioni (costituita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato). I commi 433 e 434 concernono alcuni profili finanziari, relativi ai commi precedenti, disponendo, tra l’altro, che la possibilità suddetta di proroga o rinnovo fino al 30 giugno 2021 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro sia a carico delle risorse già disponibili sul bilancio dell’AIFA.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020