Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con rideterminazione a 32 miliardi di euro dell’ammontare fissato dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988. La ripartizione complessiva di tale incremento, come stabilito nel corso dell’esame alla Camera, è fissata nei termini riportati nella prima colonna, della tabella di cui all’allegato B annesso al disegno di legge di bilancio in commento. Il comma 443, inserito nel corso dell’esame alla Camera, ha poi stabilito che le risorse incrementali previste dalla legge di bilancio 2020 (pari anch’esse a 2 miliardi), sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso al disegno di legge in commento. Il successivo comma 444, ugualmente inserito nel corso dell’esame alla Camera, finalizza una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all’incentivo alla telemedicina. Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al comma in esame, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge di bilancio in esame. Sul punto la RT al provvedimento chiarisce che le risorse incrementali sono da ripartire secondo le seguenti annualità:
– 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
– 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;
– 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.
La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori. Come ricordato dalla stessa norma, l’ultimo intervento in materia di edilizia sanitaria è stato operato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 81 e 82 della legge n. 160 del 2019) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia pari a 2 miliardi di euro. Tali risorse, sono ora ripartite, come specificato, dal comma 443, inserito nel corso dell’esame alla Camera, secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso al disegno di legge in commento. Per un quadro completo degli interventi attuati dal programma pluriennale nella prima fase, terminata nel 1996, nella seconda fase, completata nel 2006, e nella terza fase avviata nel 2007 e ancora in corso, si rinvia al Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2020 (pagg. 322-323). Nel corso dell’esame alla Camera, è stato inserito anche il comma 444, che, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento complessivo del programma di investimenti in edilizia sanitaria di cui al precedente comma 442 alla telemedicina, più precisamente all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020