I commi 445-446, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, intendono migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2021. Il comma 446 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 445 incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale (di cui al D. Lgs. n. 219 del 2006 Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano). Il comma 446 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445. Atteso che l’ossigeno medicale rinvia, per la legislazione di riferimento, alle discipline relative alla farmacopea europea e ai dispositivi medici, si valuti l’opportunità di coinvolgere anche il Ministero della salute nella fissazione delle modalità attuative del processo di miglioramento della produzione e reperibilità dell’ossigeno medicale.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020