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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 452 e 453 Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici

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I commi 452 e 453, introdotti durante l’esame parlamentare, recano esenzioni IVA per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici. In particolare, si esentano da IVA fino al 31 dicembre 2022:

– le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19, sia le prestazioni di servizi strettamente connesse;

– le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Più in dettaglio, il comma 452 stabilisce che sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino al 31 dicembre 2022:

– le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE. Per effetto delle modifiche apportate in sede di rinvio del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera, si tratta dei requisiti previsti anche dalla direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, oltre che dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, o nella legislazione europea armonizzata) e

– le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione;

Tale disposizione si pone espressamente in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) che applicava a tali operazioni un’aliquota IVA del 5 per cento. Il comma 453, inoltre, dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA) che stabilisce che i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all’aliquota del 10 per cento.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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