I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. I commi 481 e 482 concernono l’applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Per la prima fattispecie, viene posto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021). Il comma 483 reca un’autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tali fattispecie transitorie – già disciplinate dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni – riguardano i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:
– riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
– possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell’azienda sanitaria locale competente per territorio -.
Si ricorda che dall’equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell’INPS, la decurtazione ai 2/5 della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico. Il periodo di assenza dal servizio – nell’ambito della fattispecie in oggetto – viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso). Per la fattispecie di assenza dal servizio, si valuti l’opportunità di chiarire se – come sembrerebbe, in mancanza di una norma di esclusione – il periodo di assenza in esame rientri nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro). Per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il richiamato comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze. Si valuti l’opportunità di chiarire i criteri di individuazione delle ferie oggetto di tale esclusione. Gli oneri finanziari, derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio, che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS sono imputati allo Stato, nel rispetto di un limite massimo di spesa (su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico); tale limite è pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021 e con riferimento, come detto, alle assenze relative al periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021). L’INPS provvede al monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande. Come accennato, i soggetti in esame, in base alla seconda fattispecie transitoria in oggetto, possono di norma svolgere (per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021) la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Il comma 483, come detto, reca un’autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020