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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 487 Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana

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Il comma in esame, insieme con la tabella di cui all’allegato G, trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana. Si ricorda che il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con la contestuale trasformazione di quest’ultimo in un ente pubblico strumentale (non più associativo) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa. Nell’ambito di tale procedura, una quota del personale dell’ente pubblico è transitato in mobilità – secondo la disciplina di cui all’articolo 6 del citato D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni – presso altre amministrazioni pubbliche. In particolare, gli enti pubblici che figurano nell’allegato G, come destinatari delle risorse finanziarie suddette, sono: l’INPS, l’INAIL, l’ENAC, l’ACI, il CREA, l’ENEA, l’ISTAT. Il medesimo allegato individua, per ciascuno di tali enti, a valere sul finanziamento previsto a legislazione vigente per la Croce Rossa italiana per i corrispondenti anni, un importo relativo alle quote accantonate per il periodo 2018-2020 e un importo relativo a ciascuno degli anni 2021-2023. Il complesso di tali importi costituisce un debito dell’Ente strumentale, che finora il medesimo, come ricorda la relazione tecnica del disegno di legge di bilancio, non è stato in grado di onorare per via dell’andamento della liquidazione. Il commissario liquidatore del suddetto Ente strumentale è di conseguenza autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo dell’ente. Si ricorda che, a regime, il trasferimento di risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle procedure di mobilità in oggetto è disciplinato dal precedente comma 485, capoverso 3, del presente articolo 1.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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