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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 589-594 Interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

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I commi da 589 a 594, non modificati nel corso dell’esame alla Camera, recano interventi volti a consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare:

– differiscono al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento;

– consentono la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario;

– prorogano al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 – il termine per l’esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento.

Ai fini indicati, autorizzano la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per le fondazioni lirico-sinfoniche che si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996, o fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, ovvero non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento. Il piano doveva essere presentato ad un Commissario straordinario, appositamente nominato (v. infra), e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione. In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa. Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. La dotazione del fondo di rotazione era stata inizialmente fissata a € 75 mln per il 2014. Successivamente, l’art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l’altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali e ha incrementato, per il 2014, di € 50 mln il fondo di rotazione. Inoltre, ha previsto che le Agenzie fiscali potevano ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento. Ancora dopo, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Il successivo co. 356 ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione, allo scopo incrementato di € 10 mln per il 2016, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016– un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell’art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento. In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data. Nel prosieguo, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) aveva introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell’equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Tale termine è, poi, stato prorogato dapprima al 2019 (art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018-L. 205/2017) e, da ultimo, al 31 dicembre 2020 (art. 7, co. 1, primo periodo, e 3-bis, del D.L. 162/2019-L. 8/2020). Il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei piani di risanamento è stato affidato dall’art. 11, co. 3, lett. b), del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) al Commissario straordinario. Da ultimo, il 1° giugno 2020 è stata pubblicata la prima relazione semestrale 2020 relativa al periodo gestionale di riferimento 2019 (preconsuntivi), che, ricordato che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona), ha fatto presente che, se si potesse prescindere dalla situazione emergenziale derivante dal COVID-19, l’osservazione dei risultati conseguiti dalle fondazioni nel 2019 consentirebbe di affermare, con moderato ottimismo, l’esistenza di una dinamica sostenuta nella direzione del risanamento. Tuttavia, la contingenza impone la sospensione di ogni più analitica valutazione in merito. Risulteranno decisive “le manovre di reazione” che si dovranno attuare sul piano gestionale e dovranno ispirarsi ad un principio di prudenza. Sicché, ha evidenziato ancora la relazione, occorre che le fondazioni procedano alla redazione di veri e propri “piani di contingenza” e attivino un sistema di controllo e di allerta che sia in grado di anticipare possibili situazioni di squilibrio sul piano economico, finanziario e patrimoniale. Per ulteriori dettagli sui contenuti dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si veda infra.

Piani di risanamento

Il comma 589 prevede che, per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, hanno presentato il piano di risanamento ai sensi dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), e dell’art. 1, co. 355 e 356, della L. 208/2015, continuano ad applicarsi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021, le previsioni relative ai contenuti inderogabili degli stessi piani, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei medesimi e nelle loro successive integrazioni. Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che il riferimento corretto relativo ai contenuti inderogabili dei piani di risanamento è all’art. 11, co. 1 (e non co. 3) del D.L. 91/2013. Per le stesse fondazioni differisce, inoltre, (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico (che, come si è visto, a legislazione vigente dovrebbe essere raggiunto annualmente) e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, disponendo che, in assenza di tale raggiungimento nel termine indicato, le stesse sono poste in liquidazione coatta amministrativa. La relazione illustrativa all’A.C. 2790 faceva presente che il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario alla data del 31 dicembre 2020 è stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19. Il comma 590 riguarda le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che non hanno presentato un piano di risanamento in base alle disposizioni pregresse. In particolare, dispone che le stesse possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e dalle linee guida conseguentemente adottate (v. ante). Al riguardo, specifica che, ai fini della redazione del piano, si fa riferimento, per la rinegoziazione e ristrutturazione del debito e per la riduzione della dotazione organica, al debito e alla dotazione organica esistenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2019. Per l’attuazione di quanto illustrato, lo stesso comma 590 dispone che il fondo di rotazione è incrementato, per l’anno 2021, di € 40 mln e che il finanziamento attribuibile a ciascuna fondazione non può essere superiore a € 20 mln. Prevede, altresì, che, per l’erogazione delle risorse si applicano le disposizioni di cui al co. 7 dello stesso art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Per l’erogazione delle risorse originariamente previste per il fondo di rotazione, il richiamato art. 11, co. 7, ha previsto che il commissario straordinario doveva predisporre un contratto tipo, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale dovevano essere indicati, tra l’altro, il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, altresì, qualora l’ente non avesse adempiuto nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi moratori. L’erogazione delle somme doveva essere subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni, di contratti conformi al contratto tipo. Infine, prevede che le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l’esercizio finanziario 2023. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti, ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l’esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa. In argomento, si ricorda che l’art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2013) ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione – che dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2017, ma che non sono finora intervenuti – dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare – nel testo come modificato dall’art. 7, co. 1-bis, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) –, ha previsto che tra i criteri da seguire per la revisione vi è l’individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2020, al fine dell’inquadramento di tali enti come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità. Fra i requisiti devono essere previsti il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana. L’eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherebbe alle sole fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, si valuti l’opportunità di una riflessione in rapporto a quanto previsto dal testo in commento. Il comma 591 dispone che, ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei co. 1 e 2 si applica quanto disposto dall’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). L’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942 anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), corredati di tutti gli atti indicati al co. 2 del citato art. 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei piani di risanamento, ancorché non abbiano proposto il piano propedeutico al concordato preventivo (di cui all’art. 160 del medesimo R.D.).

Commissario straordinario per il risanamento

Il comma 592 proroga le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che li hanno già presentati, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l’approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati. L’incarico è conferito con le modalità di cui all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). A sua volta, il comma 594 dispone che gli oneri per il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico del bilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590. Al riguardo, si ricorda che in base all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il Commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fra persone che abbiano comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Con il medesimo decreto è stabilito il compenso, nel limite massimo nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011), a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento, nonché la durata dell’incarico. Su questa base, con D.I. 17 gennaio 2014 era stato nominato Commissario straordinario l’ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L’incarico era poi stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015. Successivamente, l’art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha differito le funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento. Su questa base, con D.I. 42 del 22 gennaio 2016 era stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l’avv. Gianluca Sole. L’incarico all’avv. Sole è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, prima, con D.I. 180 del 14 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2017, poi con D.I. 104 del 15 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2018. Da ultimo, a seguito della ulteriore proroga delle funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2020 prevista dall’art. 1, co. 602, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), l’incarico all’avv. Sole è stato confermato fino alla stessa data con D.I. 143 del 12 marzo 2019. Il comma 592 dispone, altresì, che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti, ovvero nella pianificazione strategica della loro attività. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite di spesa complessivo di € 100.000 annui, per la durata massima di 24 mesi, e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi nel caso in cui le funzioni del Commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023. Mutatis mutandis, tale possibilità è stata prevista per la prima volta, per la durata massima di 24 mesi, dal già citato art. 1, co. 357, della L. 208/2015 e, in seguito, per la durata massima di 12 mesi, dal già citato art. 1, co. 602, della L. 145/2018. Entrambe le disposizioni avevano stabilito il conferimento al massimo di 3 incarichi di collaborazione (limite che non si riscontra nella disposizione in commento) e ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale (ambito di operatività non previsto dalla disposizione in commento). Il conferimento degli incarichi era stato previsto nel limite di spesa di € 75.000 annui, a valere su corrispondente riduzione del FUS. Da ultimo, l’art. 24, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale in questione, autorizzando la spesa di € 25.000, a valere su corrispondente riduzione del FUS. La relazione tecnica all’A.C. 2970 faceva presente che, alla luce dell’esperienza, si è ritenuto necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Faceva, inoltre, presente che si è ritenuto di elevare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.

Autorizzazione di spesa

Il comma 593 autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’attuazione di quanto previsto dai commi da 589 a 592.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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