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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 914-915 Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri

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Il comma 914, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il comma 915 contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni. Nello specifico, il comma 915 autorizza la spesa di 585.000 euro per l’anno 2021 e euro 1.770.000 a decorrere dall’anno 2022 per l’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022, come disposto dal comma 914. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall’ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell’ambito dello stesso livello retributivo. Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell’Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato. Come emerso nel corso dell’audizione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all’accorpamento del Corpo forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri, alla data dell’8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità gestivano 130 riserve naturali statali e tale opera era assicurata dall’attività svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e 100 OTD (Operai a tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale. Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l’assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali. Da ultimo l’articolo 19–bis del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’assunzione, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di personale operaio a tempo determinato, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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