Articolo 2359 del codice civile Società controllate e società collegate:
“Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”
In caso di società collegata, il soggetto economico non consolida il bilancio d’esercizio della collegata (in caso di società controllata il relativo bilancio d’esercizio viene invece consolidato con quello del controllore).
Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa. Le società controllate normalmente consolidano il bilancio. I gruppi di piccole dimensioni sono però esonerati dagli obblighi legati al bilancio consolidato. Un gruppo di piccole dimensioni (articolo 27 del D.Lgs. n. 127/91) è un insieme di imprese ove i valori della controllante e delle controllate non supera, per due esercizi consecutivi, i seguenti limiti:
-Totale attivo €. 20.000.000;
-Totale ricavi €. 40.000.000;
-Dipendenti impiegati in media nell’anno n. 250.
Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, secondo la seguente classificazione, prevista dall’articolo 2424 cod. civ.:
Partecipazioni immobilizzate:
BIII) Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
1. imprese controllate
2. imprese collegate
3. imprese controllanti
4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5. d-bis. altre imprese
Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante:
CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1. partecipazioni in imprese controllate;
2. partecipazioni in imprese collegate;
3. partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4. altre partecipazioni.
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Nelle SRL vi è una distinzione tra decisioni assunte o meno in esito a un procedimento assembleare. L’art. 2479 c.c. disciplina le decisioni non collegiali stabilendo che sia necessario il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. L’art. 2479-bis c.c., senza più alcuna distinzione né tra assemblea ordinaria e straordinaria, né tra prima o seconda e successive convocazioni, stabilisce i seguenti quorum assembleari.