Per la categoria dei Grandi Contribuenti (volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro), in virtù della loro rilevanza economico-fiscale, è stata prevista una vigilanza specifica e una sostanziale ridefinizione delle modalità di intervento.
Gli obiettivi perseguiti dall’Agenzia non sono pertanto limitati al solo recupero dell’evasione pregressa, ma mirano, in prospettiva, a realizzare un incremento delle basi imponibili dichiarate, derivante dall’adempimento spontaneo.
E’ stato quindi necessario per i Grandi contribuenti:
individuare una nuova definizione dimensionale
introdurre il tutoraggio, quale strumento che consente di diversificare le modalità di controllo in base alle risultanze di specifiche analisi di rischio effettuate sul singolo contribuente, che tengano conto, oltre che del suo comportamento fiscale, anche delle caratteristiche del settore economico in cui lo stesso opera
concentrare presso le Direzioni Regionali le competenze su tali soggetti, relativamente alle attività di controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, ivi incluse quelle in materia di rimborsi e di controllo dell’esistenza dei crediti utilizzati in compensazione.
I “Grandi Contribuenti” e le “imprese di più rilevante dimensione”
La macrotipologia dei “Grandi Contribuenti” comprende i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro.
In via generale, tale soglia di riferimento deve essere individuata considerando, per ciascun periodo d’imposta, il valore più elevato tra i seguenti dati, indicati nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva:
i ricavi (articolo 85, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R)
l’ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1, del Tuir)
il volume d’affari (articolo 20 del Dpr n. 633/1972).
Con riferimento agli enti creditizi e finanziari e alle imprese di assicurazione, ai fini della determinazione della soglia, oltre al criterio generale, vengono altresì considerati alcuni dati dichiarati rappresentativi delle più significative componenti positive della relativa gestione:
per gli enti creditizi e finanziari, la sommatoria di interessi attivi e proventi assimilati, proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo, commissioni attive, profitti da operazioni finanziarie, altri proventi di gestione
per le imprese di assicurazione, la sommatoria di premi di competenza e premi dell’esercizio e altri proventi tecnici.
Nei casi di periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare (per esempio, 30 giugno 2009 – 30 giugno 2010) deve essere preso in considerazione il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d’imposta (per esempio, Unico 2010) ed il volume d’affari dichiarato per l’anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso (nell’esempio, l’anno 2009).
Nei casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati sopra indicati o contenenti dati errati, la Direzione centrale accertamento ha facoltà di individuare i Grandi Contribuenti effettuando il riscontro dell’ammontare del volume d’affari, dei ricavi e dei compensi in base ai dati di bilancio ed a qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell’Agenzia, salvo quanto rilevato in sede di accertamento.
All’interno della tipologia di contribuenti sopra descritta, vi è la sottocategoria delle “imprese di più rilevante dimensione”, ossia quelle che nell’anno d’imposta considerato presentano un volume d’affari o ricavi non inferiore a centocinquanta milioni di euro (duecento milioni fino al 31/12/2010 e trecento fino al 31/12/2009). Tale soglia è funzionale all’individuazione dei contribuenti sottoposti all’ulteriore attività di tutoraggio, ed è destinata a sovrapporsi alla soglia di identificazione dei Grandi Contribuenti entro il 31 dicembre 2011.
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
I Grandi Contribuenti sono soggetti alle seguenti attività di controllo da parte dalle Direzioni Regionali:
a) attività di liquidazione (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi
b) controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi
c) controllo sostanziale con riferimento al quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 e dall’articolo 57 del Dpr 633/1972
d) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione (articolo 17 del D.lgs 241/1997) con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 185/2008, siano in corso i termini per il relativo recupero
e) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse
e-bis) il rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
Ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, l’attenzione è prioritariamente orientata a:
soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
presenza di rapporti con soggetti non residenti, specialmente nei casi di cessioni di beni e/o servizi nell’ambito di gruppi multinazionali
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese fiscalmente domiciliate in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati
dinamiche transnazionali infragruppo con società non residenti delle quali è ipotizzabile la fittizia domiciliazione all’estero, o rapporti di cointeressenza (sia di controllo che di collegamento) in imprese localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, riconducibili alle fattispecie previste agli articoli 167 e 168 del Tuir
presenza di particolari rapporti con altri soggetti residenti, quali in specie operazioni infragruppo che potrebbero sottendere eventuali arbitraggi impositivi (attuati, per esempio, attraverso la presenza di regimi di tassazione agevolata fruibili in ragione della diversa localizzazione territoriale ovvero operazioni di refreshing delle perdite tra soggetti aderenti alla tassazione di gruppo)
esistenza di utili distribuiti da società (articolo 89 del Tuir)
realizzo di plusvalenze esenti (articolo 87 del Tuir)
presenza di operazioni straordinarie
presenza di elementi reddituali di particolare interesse (ad esempio, ingenti oneri straordinari / finanziari, elevati costi per servizi) o di anomalie (variazioni o oscillazioni) ravvisabili nel fatturato di breve / medio periodo
presenza di crediti Iva di notevole importo rispetto all’attività svolta.
Specifica rilevanza deve essere attribuita ai fenomeni di arbitraggio internazionale (realizzati anche attraverso l’impiego di strumenti/soggetti ibridi o di strumenti finanziari complessi), alle operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale che presentino elementi di anomalia ed a quelle aventi ad oggetto la tematica dei prezzi di trasferimento.
Particolare attenzione viene rivolta alla presenza di significative variazioni o anomalie nei risultati d’esercizio, ovvero alla genesi di perdite fiscali, in quanto le stesse potrebbero rappresentare indicatori sintetici dell’avvenuta attuazione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva, peraltro di particolare rilevanza negli anni di imposta in cui il contesto economico internazionale è stato interessato da una grave crisi economico finanziaria.
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