La vita del brevetto non si ferma con la sua concessione. Al contrario, è appena cominciata.
I brevetti per invenzione sono infatti protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di 20 anni (e quelli per modelli di utilità per 10) a partire dalla data di deposito degli stessi, come pure le privative per nuove varietà vegetali sono tutelate per 20 anni a partire dalla data di concessione, ma solo a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e, durante tale periodo, non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca.
Nel medesimo periodo, il titolare del brevetto o della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi.
Ma se questo si riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita commerciale o economica dello stesso prevede la possibilità di concessione di licenze, di vendita e altre modalità di sfruttamento, che il titolare dei diritti deve regolarmente notificare; come pure, se la tecnologia coperta diventa obsoleta, se non può essere commercializzata o se il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato, il titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo, lasciando che esso perda validità prima della scadenza del termine di protezione e rendendo il trovato libero da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi.
Insomma, qualsiasi cambiamento intercorra nella vita di un brevetto deve essere tracciato, secondo modalità e procedure definite.
Tutelare un brevetto
Se viene immesso sul mercato un prodotto nuovo o, comunque, migliore dei precedenti e lo stesso riscuote successo, è probabile che i concorrenti prima o poi cercheranno di fabbricare prodotti con caratteristiche tecniche simili o uguali a quelle del prodotto originale. In alcuni casi i concorrenti possono beneficiare di economie di scala, più rapido accesso al mercato o a materie prime più economiche e, conseguentemente, possono fabbricare un prodotto identico o simile a un prezzo inferiore. Ciò potrebbe condizionare negativamente la propria attività commerciale, soprattutto nel caso in cui per creare un prodotto nuovo o migliorato si è investito in modo significativo nella R&S.
I diritti di esclusiva concessi da un brevetto, attribuendo al legittimo titolare il diritto di impedire ai concorrenti di creare prodotti ovvero di usare processi che violino i propri diritti sul brevetto, conferiscono inoltre la possibilità di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti dall’altrui violazione.
Per provare che tale violazione sia avvenuta, è necessario dimostrare che ogni singola parte di una data rivendicazione ovvero una sua equivalente, sia contenuta nel prodotto o nel processo che viola il proprio. Far valere i propri diritti, quando si ritiene che la propria invenzione brevettata sia stata copiata, può essere determinante al fine di mantenere la competitività, la posizione di mercato e i profitti.
Il proprietario del brevetto è colui al quale è attribuita la responsabilità di individuare violazioni del proprio brevetto e, conseguentemente, porre in essere azioni nei confronti dei contraffattori dello stesso.
Gli inventori indipendenti e le PMI possono decidere di trasferire tale responsabilità (o parte di essa) ad un licenziatario esclusivo.
Se si presume che qualcuno stia violando un brevetto, cioè lo stia utilizzando senza autorizzazione, è necessario preliminarmente individuare i soggetti che pongono in essere la violazione, nonché il prodotto (oil processo) in causa. Occorre raccogliere tutte le informazioni disponibili al fine di individuare l’azione più appropriata da intraprendere, dalla lettera di diffida al procedimento giudiziario.
Sfruttare un brevetto
Un brevetto è un bene intangibile, un valore economico che va gestito secondo gli interessi e le esigenze del suo titolare. Può essere venduto o acquistato, se no possono cedere o acquisire i diritti, in tutto o in parte. Qualunque sia l’operazione scelta, è tuttavia necessario che gli atti che la riguardano tali passaggi siano riportati sul registro nazionale dei brevetti, in quanto tali iscrizioni devono essere note a tutti, e in quanto tali impugnabili da chiunque si senta leso nei propri diritti.
Limitazioni / Rinunce
Talvolta, il titolare di un brevetto o di una privativa può ritenere non più conveniente il mantenimento integrale dei diritti, preferendo limitarli o rinunciare in toto ad essi.
La relativa istanza deve essere presentata dal titolare del brevetto (o, se lo desidera, da un suo agente mandatario, necessario quando vi siano più soggetti coinvolti).
Se una parte del brevetto è stata venduta (cessione parziale), ciascuno dei componenti deve rinunciare ai diritti che possiede; se il brevetto è stato concesso in licenza o dato in pegno, il proprietario deve ottenere l’autorizzazione scritta degli altri soggetti interessati.
Ricorsi
Istruzioni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Ai sensi dell’art. 135 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10/2/2005 e successive modificazioni – C.P.I.) è possibile presentare ricorso avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice medesimo.
Il ricorso deve essere presentato secondo le seguenti modalità:
Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19, 00187 Roma.
Deve essere notificato, ai sensi dell’art. 136, comma 1 C.P.I. sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o avvia avuto conoscenza dell’atto impugnato o – per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale – dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche (da effettuarsi tramite ufficiale giudiziario e, comunque secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente in materia) deve essere inviato:
- attraverso il portale di servizio online https://servizionline.uibm.gov.it. In tal caso l’utente, per poter fruire del servizio deve avere un casella di posta certificata ai sensi della normativa vigente in materia;
- mediante plico postale raccomandato, indirizzato alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19 – 000187 Roma, entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata.
Unitamente all’originale devono essere depositate 3 (tre) copie del ricorso (con gli eventuali allegati), salva la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.
Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di € 518,00 effettuato sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma a favore del capitolo 3602 – capo X -, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima. Alla somma di € 518,00 vanno aggiunti € 8,85 nel caso in cui l’utente desideri ricevere copia conforme della sentenza della Commissione.
L’attività della Commissione dei Ricorsi
La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze tecniche. La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), eventualmente i tecnici, scelti dal Presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.
Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze, di decreti o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.
Segnalare un errore
Si è riscontrato un errore negli elementi riportati nella concessione del brevetto? E’ possibile richiedere un errata corrige direttamente all’UIBM. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
- nome e recapiti della persona con cui prendere contatto, che ha chiesto la rettifica
- nome del titolare del diritto, che ha effettuato originariamente la richiesta di concessione del brevetto
- numero del brevetto in questione, della concessione interessata, data della stessa
- luogo dove è visibile l’errore (database UIBM, bollettino ufficiale, altro).
Registrare un cambiamento
Per ottenere un cambiamento anagrafico, di titolarità o altri atti rilevanti nella raccolta delle domande e titoli di proprietà industriale (banca dati) occorre depositare una istanza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le modifiche possono riguardare
- tutti i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli, varietà vegetali ecc.) depositati, concessi o registrati a livello nazionale
- marchi internazionali
- traduzioni nazionali di brevetti europei.
Le istanze sono denominate:
- per annotazione, in caso di variazioni anagrafiche , rinunce o limitazioni
- per trascrizione, in caso di trasferimenti di titolarità dei diritti di proprietà industriale
Attenzione: qualora si debbano apportare modifiche sostanziali ad un marchio ovvero si intenda ampliarne la tutela (numero delle classi o elenco dei prodotti/servizi), è necessario effettuare un nuovo primo deposito che segue in tutto le regole del primo deposito.
Mantenere un brevetto
I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.
Attuazione – La legge prevede che l’oggetto del brevetto deve essere attuato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e che l’attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi. Attuazione significa fabbricazione e vendita in Italia o importazione e vendita in Italia di oggetti prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea e/o in uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio; significa cioè che, se il richiedente o i suoi licenziatari non hanno provveduto a fabbricare o importare da tali Stati l’oggetto del brevetto e a metterlo così in circolazione nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, non è stata soddisfatta questa imposizione di legge (art. 69 CPI), e pertanto è possibile la concessione di una licenza obbligatoria (art. 70 CPI), o, nel caso di persistente mancata attuazione, la decadenza del brevetto.
E’ chiaro lo spirito di questo articolo di legge, il quale tende a fare sviluppare l’industria e a evitare che, per interesse personale (ad esempio, solo per consentire al titolare del brevetto di sfruttare i suoi vecchi impianti), invenzioni magari importanti non vengano attuate, bloccando così il settore per tutti i 20 anni di durata del brevetto.
Come pure appare evidente, contrariamente a quanto generalmente credono gli inventori, che una procedura di concessione lunga è favorevole all’inventore: infatti, poiché il termine per l’attuazione decorre dalla data di concessione del brevetto, più questa è lontana dal giorno del deposito, più lungo è l’intervallo di tempo in cui l’inventore gode della protezione brevettuale senza l’obbligo dell’attuazione. Il legislatore si è preoccupato anche del fatto inverso, stabilendo che nel caso la concessione sia molto rapida (meno di un anno) il termine di tre anni dalla concessione possa essere sostituito dal termine di quattro anni dalla data di deposito, se quest’ultimo termine scade successivamente al precedente.
Quote di mantenimento-Le spese di mantenimento di un brevetto (da intendersi non più come tasse sulle concessioni governative, abrogate, ma come corresponsione dei diritti di mantenimento in vita del brevetto) devono essere regolarmente pagate:
- se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa)
- se invece si è ottenuto un brevetto per modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.
Nel caso di brevetto per invenzione ciascuna annualità deve essere pagata, anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda (se un brevetto è stato depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio degli anni successivi alla fine del quarto, a partire dal 31 luglio 2016 e fino al 31 luglio 2031) o, corrispondendo la sovrattassa a titolo di mora (euro 100,00) anche entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo.
I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio (art. 227 del CPI, come modificato dal D.Lgs.131/2010, comma 2). Trascorsi sei mesi non è più possibile rimediare alla dimenticanza, salvo ipotesi rarissime ed eccezionali (procedimento di reintegrazione, ai sensi dell’art. 193 CPI).
Se l’ annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.
Chiunque può provvedere al pagamento dell’annualità dovuta.
Possono effettuarsi più pagamenti anticipati ma solo nel caso in cui gli stessi si riferiscono
allo stesso brevetto.
I pagamenti devono essere corrisposti tramite il modello F24 “versamenti con elementi identificativi” C300 denominato Brevetti e Disegni – Deposito Annualità-Diritti di Opposizione- Altri Tributi.
Si considera come data effettiva del pagamento unicamente quella riportata nel modello F24. L’attestazione di pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere conservata in originale.
Il costo di ciascuna annualità cresce con il numero degli anni, consulta la sezione TASSE E TARIFFE.
Alla scadenza dei 20 anni di protezione (o dei 10, per i modelli di utilità), l’oggetto del brevetto o della privativa diventa comunque di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.
Deposito di una domanda di brevetto
In Italia, come in molti Paesi, i brevetti sono concessi in base al principio cosiddetto “first to file”, che prevede che sia legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda. La tempestività del deposito è un fattore determinante per il riconoscimento della titolarità. Tuttavia, un deposito prematuro potrebbe rivelarsi controproducente poiché, una volta depositata la domanda di brevetto, non è più possibile apportare cambiamenti sostanziali alla descrizione originaria. L’Italia è membro della Convenzione di Unione di Parigi e pertanto, dal momento in cui il deposito della domanda è stato effettuato, sono previsti solo 12 mesi per godere del diritto di priorità in tutti i Paesi che hanno aderito a tale Convenzione. Rivendicare la priorità del deposito della domanda nazionale permette al richiedente di depositare entro un anno, per la stessa invenzione, una nuova domanda che richieda protezione anche all’estero mantenendo i benefici derivanti dalla data di deposito della prima domanda.
La domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi ed il richiedente ha la possibilità, in questo lasso di tempo, di effettuare il ritiro della stessa in caso non voglia dare seguito alla procedura di esame e intenda mantenere segreto il deposito effettuato.
Modalità di presentazione della domanda
Il deposito può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) deposito on line direttamente al link https://servizionline.uibm.gov.it previa registrazione al sistema
b) deposito cartaceo presso una qualsiasi Camera di Commercio accompagnato da apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica per il deposito cartaceo
c) spedizione mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento inviata a:
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 – 00187 Roma
La domanda di brevetto deve comprendere:
- riassunto
- descrizione
- rivendicazioni
- eventuali disegni
La documentazione deve essere allegata ad un apposito Modulo (cartaceo oppure compilato tramite il sistema di deposito telematico) contenente le informazioni bibliografiche quali:
- il titolo del trovato
- la data del deposito,
- la data di priorità (in caso sia rivendicata una priorità nazionale o estera)
- i dati anagrafici dell’inventore
- i dati anagrafici del richiedente
- domicilio elettivo
- eventuali domande collegate
Insieme al modulo di domanda devono essere presentati i seguenti allegati:
- la versione in lingua inglese delle rivendicazioni per le sole invenzioni per cui non sia rivendicata la priorità di una precedente domanda; in alternativa, si devono corrispondere i previsti diritti di traduzione pari a € 200,00
- la versione inglese del riassunto e/o della descrizione (opzionali)
- la lettera d’incarico, l’atto di procura o la dichiarazione di riferimento a una precedente procura generale (nel caso sia stato nominato un mandatario abilitato)
- la designazione dell’inventore
- il documento di priorità (eventuale)
E’ consentito a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità: l’Ufficio provvederà a valutare se la domanda è concedibile come invenzione o come modello di utilità.
Il richiedente può, spontaneamente o dietro richiesta dell’UIBM, convertire la domanda di brevetto da invenzione industriale a modello di utilità o viceversa.
Contenuto della domanda
I documenti che formano la domanda di brevetto devono essere strutturati seguendo canoni di oggettività tecnica e formale fondamentali per consentire una valutazione puntuale dei requisiti di brevettabilità.
Essi devono contenere:
- un titolo che esprima in modo conciso il carattere dell’invenzione
- un riassunto che descriva brevemente il trovato in oggetto
- una descrizione che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere L’invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Nel dettaglio, secondo quanto indicato dall’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve:
- specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento
- indicare lo stato della tecnica preesistente, di cui l’inventore sia a conoscenza, utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici
- esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi
- descrivere brevemente gli eventuali disegni
- descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti
- indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale una o più rivendicazioni, che indichino specificatamente l’ambito della protezione richiesta col brevetto. Le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:
- devono essere indicate con numeri arabi consecutivi
- la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza)
- le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.
- i disegni: laddove necessario per chiarire l’oggetto del brevetto. E’ cioè possibile allegare alla descrizione delle tavole contenenti disegni tecnici. Tramite tali figure è possibile visualizzare i particolari dell’invenzione e illustrare al meglio le caratteristiche indicate nella descrizione. Il deposito dei disegni è facoltativo.
Si consiglia di visitare il sito http://brevettidb.uibm.gov.it dove è possibile consultare i fascicoli dei brevetti per invenzione industriale concessi e trovare degli esempi utili.
Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione.
Se la domanda comprende più invenzioni il richiedente può, spontaneamente o dietro richiesta dell’UIBM, limitare le rivendicazioni ed eventualmente depositare una o più domande divisionali di brevetto, che avranno effetto dalla data della domanda originaria.
Cosa sapere prima del deposito
E’ fortemente consigliato, prima di presentare domanda di brevetto, effettuare una ricerca d’anteriorità attraverso le numerose banche dati brevettuali, accessibili online gratuitamente. Infatti, i milioni di brevetti concessi in tutto il mondo e le milioni di pubblicazioni disponibili che costituiscono l’attuale stato della tecnica possono rendere l’invenzione non nuova oppure ovvia e, pertanto, non brevettabile. Conoscere questi documenti prima del deposito può prevenire l’investimento di risorse in una domanda di brevetto che non potrà essere accolta.
Un elenco degli uffici di proprietà intellettuale di diversi paesi che hanno reso disponibili in rete i propri database brevettuali è disponibile sul sito WIPO, tra questi anche il database dell’Ufficio europeo dei brevetti al link http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch.
Procedimento di esame e concessione
Il processo prende il via con il deposito di una domanda di brevetto. E’ importante considerare che un errore in questa fase può pregiudicare l’intero iter brevettuale: non è infatti ammesso estendere il contenuto iniziale della domanda depositata, in quanto tale evenienza comporta il rischio di nullità del brevetto (art 76 CPI). Infatti, i documenti che compongono la domanda devono essere redatti secondo opportuni criteri stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale nel rispetto di precisi standard internazionali. Tutta la documentazione di deposito è segreta e diventa accessibile al pubblico solo decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla priorità; in alternativa, se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda.
Dopo il deposito il dossier brevettuale è sottoposto ad un esame preliminare amministrativo e tecnico: si verifica che tutta la documentazione relativa all’invenzione sia stata allegata e che le tasse di deposito siano state regolarmente pagate. L’eventuale integrazione dei documenti mancanti può avvenire sia spontaneamente sia su richiesta dell’Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di ricezione del rilievo formale. Sempre in questa fase l’UIBM controlla anche che il trovato non rientri nei casi di esclusione dalla brevettabilità. Se questa prima fase di esame ha esito positivo, l’UIBM inoltra la domanda all’ufficio competente (per l’Italia l’ufficio Europeo dei Brevetti) per la successiva fase della ricerca di anteriorità.
L’Ufficio Europeo dei brevetti, all’esito della ricerca, stila un rapporto di ricerca, corredato da una opinione scritta relativa ai requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva ed applicazione industriale. Il rapporto di ricerca e l’opinione scritta vengono tempestivamente inviati al titolare della domanda, il quale, sulla base dei risultati della ricerca può valutare se estendere la propria domanda di brevetto all’estero entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda nazionale avvalendosi del diritto di priorità dato dalla Convenzione di Unione di Parigi (per l’estensione è possibile attivare le procedure per Brevettare all’estero).
Per la domanda italiana l’utente ha facoltà di trasmettere all’UIBM una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni entro ulteriori 3 mesi dalla scadenza dei 18 mesi di segretezza della domanda.
Lo step conclusivo del processo brevettuale è rappresentato dall’esame di merito della domanda, il quale avviene in ordine cronologico all’incirca entro 24-30 mesi dalla data di deposito delle domande. L’esame di merito si basa sulle risultanze della ricerca di anteriorità e sulle eventuali sulle controdeduzioni o modifiche alla documentazione brevettuale, fornite dal richiedente.
L’iter si conclude, in caso positivo, con la concessione del brevetto o, in caso negativo, con il rifiuto della domanda. Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso un Ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.
Il titolo ha durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito.
Ai sensi dell’art. 53 del CPI, i diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del titolo brevettuale. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.
Ritiro della domanda
Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’emissione del relativo attestato è possibile presentare un’istanza di ritiro se, per qualsiasi motivo, non si è più interessati al rilascio del brevetto.
Per l’istanza di ritiro depositata on line deve essere pagata una marca da bollo di 15,00 euro, mentre sull’istanza di ritiro presentata in modalità cartacea deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 euro.
L’istanza deve riportare le indicazioni anagrafiche del richiedente (o dell’eventuale mandatario), il numero e la data di deposito della domanda che si intende ritirare, e deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario incaricato.