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9 Settembre 2026

Brevetto per nuova varietà vegetale

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Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.

Ai sensi dell’art. 100 del CPI, affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva su una nuova varietà vegetale – privativa – è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:

  • novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale o da oltre quattro anni in qualsiasi altro Stato e nel caso di alberi e viti da oltre sei anni
  • distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta
  • omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti
  • stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Inoltre, la nuova varietà vegetale deve essere indicata con una denominazione adeguata (per ulteriori informazioni si veda UPOV).

 

Deposito di una domanda di privativa di nuova varietà vegetale

Il diritto alla privativa appartiene al così detto costitutore, ovvero la persona che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà; nel caso in cui questa sia stata realizzata nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente.

 

Modalità di deposito della domanda

La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, può essere depositata:

– online, tramite il sistema di deposito dell’UIBM, https://servizionline.uibm.gov.it, previa registrazione al sistema

– in modalità cartacea,  presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Deve contenere le seguenti indicazioni:

  • l’identificazione del richiedente (costitutore) e anche dell’eventuale mandatario
  • la denominazione proposta e l’indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene
  • il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale
  • l’eventuale rivendicazione della priorità.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

  • la descrizione della varietà
  • la riproduzione fotografica della varietà
  • ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda
  • la dichiarazione del costitutore (di cui all’art. 165 del CPI) in merito alla novità della varietà e all’esistenza di eventuali diritti da parte di terzi
  • i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate
  • l’attestazione di pagamento della tassa prevista.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accerta la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati e procede agli adempimenti previsti dal Decreto interministeriale MISE – MIPAAF del 16 maggio 2012.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dopo le prove varietali, formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa avvalendosi della Commissione consultiva di cui all’art. 170, comma 3 bis CPI.

Per il rilascio dell’attestato di privativa è competente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il diritto di privativa dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione.

Per gli alberi e le viti tale diritto di esclusiva dura 30 anni dalla data di concessione.

Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui  la domanda è resa accessibile al pubblico. 

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