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10 Settembre 2026

Limite pagamento in contanti ad euro 1.000 dal 01 gennaio 2022

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Attenzione il limite del contante ad euro 1.000 è stato prorogato al 01 gennaio 2023. Il Decreto Milleproroghe – Legge 25.02.22 n. 15 – al comma 6-septies dell’articolo 3 apporta una modifica all’articolo 49 comma 3-bis del Decreto Legislativo 231/2007 prorogando la decorrenza del nuovo limite di utilizzo del contante (999,99 euro) al 1 gennaio 2023.
Per l’anno 2022, con decorrenza retrodatata al 01 gennaio 2022, il limite torna ad euro 2.000,00.

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
Sono considerati leciti i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento delle retribuzioni dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.

Cronistoria soglia limiti denaro contante in vigore dal 31/05/2020

Articolo 20, Dl 78/2010    – dal 31/05/2010 al 12/08/2011 –  € 5.000,00

Articolo 2, Dl 138/2011    – dal 13/08/2011 al 05/12/2011 –  € 2.500,00

Articolo 12, Dl 201/2011  – dal 06/12/2011 al 31/12/2015 –  € 1.000,00

Legge di stabilità 2016     – dal 01/01/2016 al 30/06/2020 –  € 3.000,00

Legge n.160/2019             – dal 01/07/2020 al 31/12/2021 –  € 2.000,00

A partire dal 01 gennaio 2022 il limite scende ad € 1.000,00.

 

Divieto di pagamenti frazionati
È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. L’articolo 1, comma 2, lettera v), del D.Lgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Prelievi e versamenti bancari
I prelievi e i versamenti sul conto corrente non tengono conto del limite contanti in quanto non avvengono tra soggetti diversi.

 

Sanzioni in caso di superamento del limite per i pagamenti in contanti
Le sanzioni previste per la violazione di denaro contante sono di importo pari all’importo fissato come limite di utilizzo del contante. Questo significa, ad esempio, che per l’anno corrente (2022), l’importo della sanzione amministrativa applicabile in caso di violazione per chi non rispetta il limite è di 2.000 euro. Dal 01 gennaio 2023, la soglia di utilizzo del contante sarà pari ad euro 1.000 e anche l’importo della sanzione amministrativa applicabile in caso di violazione sarà pari a 1.000 euro. Si precisa che in caso di superamento della soglia, sono previste sanzioni sia a carico di chi effettua il pagamento irregolare che per chi lo riceve, ma anche per chi omette di segnalare le irregolarità alle direzioni territoriali. In questo caso, trova applicazione la sanzione che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.

 

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