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11 Settembre 2026

Compensare le cartelle di Equitalia con i crediti tributari

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Puoi pagare le cartelle relative a imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali (es. crediti Irpef, Ires, IVA ecc.).

Per effetto del decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), puoi pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare ciò devi utilizzare il modello “F24 accise – pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Se il pagamento in compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, puoi comunicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione su quali cartelle erariali vuoi attribuire il pagamento, tramite il Modello RC1–Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti – pdf.

La comunicazione va effettuata entro 3 giorni dalla presentazione del modello “F24 accise”.

Fonte: sito web Agenzia delle entrate-Riscossione
RUOL è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011 – per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche l’Irap e le addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte. L’operazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.

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