Adeguati assetti organizzativi amministrati e contabili
Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
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Il perimetro minimo dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è stato delineato dall’articolo 3 “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” – D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 così come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83:
2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.
4. Costituiscono segnali (di allarme) per la previsione di cui al comma 3:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni…
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (il quale si occupa di definire le soglie in base alle quali i creditori pubblici qualificati devono procedere alla segnalazione anticipata per la emersione della crisi. L’Inps, l’Inail, e l’Agenzia delle entrate-riscossione segnaleranno all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali superiore a determinate soglie di mancati pagamenti. Per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000.
Tribunale di Cagliari sentenza n. 188/2021. I giudici cagliaritani sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall’ispettore – nominato dal Tribunale per procedere all’ispezione dell’amministrazione – fornendo di conseguenza importanti e concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti.
In relazione all’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
-organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
-assenza di un mansionario;
-inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
-assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.
Per quanto riguarda l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
-mancata redazione di un budget di tesoreria;
-mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
-mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
-assenza di strumenti di reporting;
-mancata redazione di un piano industriale.
In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile, sono stare rilevate le seguenti carenze:
-la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
-assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
-analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
-mancata redazione del rendiconto finanziario.
I giudici di merito hanno poi rimarcato la rilevanza degli assetti aziendali sottolineando come la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti “è più grave quando la società non si trova in crisi” perché in tale momento essa dispone di “risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.
Le nuove “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” emanate dal CNDCEC nel 2021
3. Doveri del Collegio Sindacale
Norma 3.5 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo
Norma 3.6 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno
Norma 3.7 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile
Norma 3.5. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo
Principi
Il Collegio sindacale vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo della società.
Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo.
Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento de/l’oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.
Riferimenti normativi
Artt. 2086 e.e., 2403, co. 1, e.e., 2381, co. 3 e 5, e.e.
Criteri applicativi
Il Collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio sindacale vigila sul processo di valutazione da parte degli amministratori dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo rispetto alla natura, alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, verificando che sia idoneo a rilevare tempestivamente indizi di crisi e di perdita di continuità aziendale così da rendere possibile agli organi delegati (o all’organo di amministrazione) di adottare idonee misure per il superamento della crisi o il recupero della continuità.
Il Collegio sindacale pone particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione.
In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale:
•organizzazione gerarchica;
•redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
•esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
•sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
•esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
•presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.
L’obiettivo è quello di accertare l’esistenza di adeguate procedure interne, nonché di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei flussi informativi generati.
Ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, notevole importanza assume la verifica della corrispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il registro delle imprese. Similmente, assume rilevanza la presenza di piani strutturati di formazione del personale dipendente.
Il Collegio Sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione.
All’inizio dell’incarico, il Collegio sindacale:
-legge i verbali precedenti relativi al periodo di tempo ritenuto significativo;
-acquisisce la conoscenza dell’assetto organizzativo, prendendo in considerazione l’oggetto sociale, il settore di attività e il mercato in cui la società opera oltre che la sua struttura interna, nonché il funzionigramma, da intendersi come configurazione (orizzontale) di compiti, funzioni e competenze, e l’organigramma, da intendersi come configurazione (verticale) di relazioni di sovra e subordinazione, poteri e responsabilità;
Nel corso dell’incarico, il Collegio sindacale:
-vigila che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza degli assetti organizzativi, assumendo le eventuali conseguenti idonee iniziative per mitigare i rischi connessi a eventuali carenze significative constatate;
-vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, anche con specifico riferimento ai processi di gestione dei rischi, di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di informativa finanziaria e non finanziaria;
-pianifica e svolge interventi di vigilanza periodici sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
-segnala agli amministratori, eventuali profili di non adeguatezza riscontrati nell’assetto organizzativo aziendale all’inizio dell’incarico ovvero riscontrati successivamente, informandone il soggetto incaricato della revisione legale;
-verifica l’efficacia delle azioni correttive adottate dalla società.
Nel corso dell’attività di vigilanza, il Collegio sindacale chiede all’organo amministrativo, flussi informativi, con periodicità e approfondimenti legati alla valutazione dei rischi associati, sull’attività di monitoraggio dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e sulle misure adottate o che intende adottare per rimediare a eventuali carenze significative riscontrate.
Nell’attività di vigilanza relativa alla valutazione dell’assetto organizzativo, il Collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dall’internal audit (dove esistente), dall’OdV (dove esistente) e dal soggetto incaricato della revisione legale, considerando, in particolare, i rischi da questi segnalati.
Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell’assetto organizzativo, il Collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di immediate azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.
Il Collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.
Norma 3.6. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno
Principi
Il Collegio sindacale vigila sull’adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.
Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
-obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
-obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
-obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
-obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.
Norma 3.7. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile
Principi
Il Collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa.
Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:
la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.
I RAPPORTI CON L’ORGANISMO DI VIGILANZA: LA NORMA 5.5.
L’oggetto di questa analisi è il rapporto tra il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01, a cui le Norme del CNDCEC dedica la Norma 5.5. che stabilisce che “Ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, il Collegio sindacale acquisisce informazioni dall’Organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservanza del modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001. Il Collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell’Organismo di vigilanza a favore dell’organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale”.
Il collegio sindacale deve, quindi, acquisire informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all’autonomia richiesta dal legislatore per l’efficace esercizio delle funzioni assegnate all’Organismo di vigilanza stesso.
Questa significa che i sindaci devono acquisire dall’OdV le informazioni relative al Modello Organizzativo adottato dalla società, al suo funzionamento ed alla sua efficace attuazione: il Modello 231 rientra a pieno titolo nel novero degli elementi che qualificano gli adeguati assetti, il cui compito di vigilanza ricade sul Collegio sindacale
Definizione di “adeguatezza”
La Guida Operativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili denominata «Attività di vigilanza del collegio sindacale delle
società non quotate nell’ambito dei controlli sull’assetto organizzativo» prevede che un assetto organizzativo è adeguato quando:
-è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali
-si basa sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni
-permette una chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione
La struttura organizzativa può essere ritenuta adeguata quando:
-è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali
-permettono la chiara e previsa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consentono il costante monitoraggio e corretta gestione
-si sia tenuto conto delle dimensioni della società e dalla natura dello scopo sociale
-sia stato redatto l’ organigramma aziendale con evidenziate le aree di responsabilità
-la direzione della gestione sia concretamente esercitata dagli amministratori
-sia stato redatto il funzionigramma ed esista una chiara documentazione riportante le direttive e le procedure aziendali e ne sia stata data opportuna divulgazione
-il personale sia dotato di adeguata competenza per svolgere le mansioni affidate
Sono elementi «presupposto» ritenuti essenziali per l’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, indicativamente i seguenti:
-regolare tenuta della contabilità sociale (comporta l’effettivo rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento alle modalità
e soprattutto ai tempi di relazione delle scritture contabili
-corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (implica che l’accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile)
-integrazione tra processi di pianificazione e gestione e sistemi integrati dei rischi di impresa (stretta integrazione tra l’identificazione degli obiettivi di lungo periodo e la definizione del profilo di rischio complessivamente assunto)
L’obbligo di adozione di adeguati assetti, organizzativi, amministrativi e contabili, altro non è che l’esplicitazione circa il rispetto del più generale
principio di corretta amministrazione
ossia della conformità delle scelte di gestione a criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell’economia aziendale ed alla ragionevolezza. In altri termini
l’organo amministrativo è tenuto a compiere scelte razionali e ragionevoli, se non anche ad adottare soluzioni più efficaci.
Rispetto all’adeguatezza degli assetti organizzativi dobbiamo aver ben chiari i diversi ruoli degli organi sociali:
-L’Imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (articolo 2086 c.c.)
-Gli Amministratori istituiscono gli adeguati assetti (articolo 2475 c.c.)
-Gli Organo delegati curano l’adeguatezza degli assetti organizzativi (articolo 2381 c.c.)
-Il Consiglio di amministrazione valuta gli assetti (articolo 2381 c.c.)
-Il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza (articolo 2403 c.c.)
-Il Revisore acquisisce conoscenza degli assetti organizzativi e di controllo, al fine di pianificare le risposte di revisione ai rischi individuati (ISA 300 e segg.)
La pianificazione aziendale è diventata obbligatoria per legge.
Comunicazioni superamento soglie di allerta previste per i creditori pubblici qualificati
Consenso informato adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili
L’adeguamento degli assetti aziendali da obbligo a opportunità
SEZIONE II – CHECK-LIST PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA
1. Il requisito dell’organizzazione dell’impresa
1.1. L’impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell’attività? (a cura dell’imprenditore). In difetto, l’impresa individua il modo per procurarsele.
1.2. L’impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare ? (a cura dell’imprenditore). In caso contrario, l’impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.
1.3. L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? (a cura dell’imprenditore).
In mancanza, l’impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta
1.4. L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura dell’imprenditore). In difetto, l’impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell’andamento tendenziale.
1.5. L’impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell’imprenditore). In difetto l’impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l’andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.
2. Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente
2.1. L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell’imprenditore). In mancanza l’imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all’occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.
2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell’imprenditore). In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l’adeguamento delle attività e delle passività.
2.3. È disponibile un prospetto recante l’anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (a cura dell’imprenditore). In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell’incasso sia particolarmente prudente.
2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell’imprenditore). In caso contrario, è opportuno che l’imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell’Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall’estratto della Centrale Rischi? (a cura dell’imprenditore). In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.
2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell’imprenditore). In difetto, anche con l’aiuto dei professionisti che assistono l’impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.
2.7. L’organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile ? (a cura dell’esperto). In caso affermativo, occorre che l’imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l’appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell’imprenditore).
2.8. Sono disponibili informazioni sull’andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura dell’imprenditore).
3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi
3.1. Perché l’imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? (a cura dell’imprenditore). Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato ? (a cura dell’esperto).
3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause ? (a cura dell’imprenditore). Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è quantomeno opportuno che l’imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione l’esperto, anche attraverso l’intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del declino dell’andamento aziendale (a cura dell’esperto).
3.3. L’organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall’imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell’esperto)
3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare ? Nel caso in cui l’imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall’imprenditore? (a cura dell’imprenditore).
3.5. L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali ? (a cura dell’imprenditore).
3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell’imprenditore)
3.7. Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? (a cura dell’imprenditore)
3.8. Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? (a cura dell’imprenditore)
3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l’esperto, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall’imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi ? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell’esperto)
4. Le proiezioni dei flussi finanziari
4.1. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell’impresa o dall’attività svolta, l’esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (a cura dell’imprenditore) così articolate:
4.1.1. stima dei ricavi (punto. 4.3 della presente Sezione)
4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto. 4.4 della presente Sezione)
4.1.3. stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione)
4.1.4. stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione)
4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione)
4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione)
4.1.7. stima dell’effetto delle operazioni straordinarie, se previste (punto 4.9 della presente Sezione)
4.1.8. stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione)
4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente Sezione)
4.1.10. declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12 della presente Sezione).
4.2. Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato ? (a cura dell’imprenditore)
4.3. Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura dell’imprenditore)
4.3.1. Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell’esercizio in corso devono essere giustificate dall’imprenditore;
4.3.2. Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19.
4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici ? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l’imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l’imprenditore? (a cura dell’imprenditore).
4.5. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell’imprenditore).
4.6. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L’ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato (a cura dell’imprenditore).
4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l’imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? (a cura dell’esperto).
4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? (a cura dell’esperto):
4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici, prima dell’effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l’andamento storico;
4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.
4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d’investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate? (a cura dell’imprenditore).
4.10.Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell’effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell’imprenditore).
4.11.La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:
4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi 18, di pagamento dei costi19 e di rigiro del magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell’impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (a cura dell’imprenditore);
4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (a cura dell’imprenditore);
4.11.3. portando in conto l’effetto delle dismissioni di cespiti d’investimento e di altre operazioni straordinarie previste (a cura dell’imprenditore);
4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque: (i) verificare che l’ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario); (ii) portare in conto l’effetto delle iniziative industriali previste; (iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (a cura dell’imprenditore).
4.12.È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente Sezione e viene calcolata la stima dell’andamento del patrimonio netto l termine dei singoli anni del piano (a cura dell’imprenditore).
5. Il risanamento del debito
5.1. L’impresa, alla luce del par. 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.10 della presente Sezione tende ad essere positivo? (a cura dell’imprenditore)
5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell’intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato (a cura dell’esperto).
5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali ? In caso affermativo, è opportuno che l’esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) specifiche (a cura dell’imprenditore).
5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? (a cura dell’imprenditore) Il debito da servire corrisponde a:
o debito scaduto;
o debito già riscadenziato o differito;
o debito interessato da moratorie ex lege;
o linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
o rate di mutuo e finanziamenti in scadenza.
5.5. Come l’imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? (a cura dell’imprenditore). Impatto nelle singole annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è riportata nell’Allegato 1):
o nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
o stralcio di parte del debito;
o la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
o nuove linee di credito;
o nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.
5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell’accordo, fatte salve le disposizioni speciali? (a cura dell’imprenditore).
6. In caso di gruppi di imprese
6.1. Il piano è redatto per le singole imprese? (a cura dell’imprenditore)
6.2. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo? (a cura dell’imprenditore)
6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle? (a cura dell’imprenditore)
6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell’impresa? (a cura dell’imprenditore)
6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un’altra impresa del gruppo? (a cura dell’esperto)
Le conseguenze negative derivanti dall’inadeguatezza degli assetti, come il rischio di fallimento o la perdita di credibilità verso banche e fornitori.
L’obbligo per le PMI di formalizzare la verifica degli adeguati assetti.
L’importanza degli adeguati assetti nei rapporti con le banche, soprattutto in vista delle nuove linee guida dell’EBA sulla concessione e monitoraggio del credito.
La necessità di adottare un approccio “forward-looking” per valutare l’efficacia degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Le nuove opportunità derivanti dalla riforma in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
La rilevanza della dichiarazione di adeguatezza degli assetti per evitare il rischio di falso in bilancio.
L’importanza degli adeguati assetti nella gestione del budget aziendale.
Vision:
Essere un punto di riferimento per le aziende nella definizione e nell’implementazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, promuovendo la sostenibilità economica e la crescita delle imprese.
Mission:
Offrire consulenza specializzata alle aziende per la definizione e l’implementazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, attraverso l’utilizzo di soluzioni innovative e personalizzate, al fine di migliorare la competitività dell’impresa e favorire la creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder.
“Adeguatezza degli assetti: la chiave per il successo dell’impresa”
“Organizzazione, amministrazione, contabilità: tre pilastri per un’impresa vincente”
“Senza adeguati assetti, l’impresa è destinata all’insuccesso”
“Scegli gli assetti giusti per la tua impresa: la strada verso il successo”
“Il controllo di gestione come strumento per il miglioramento degli assetti”
“Gli adeguati assetti: il primo passo per la crescita dell’impresa”
“Banche e adeguati assetti: una collaborazione vincente per l’impresa”
“Sii proattivo: investi nei tuoi assetti organizzativi, amministrativi e contabili”
“Adeguati assetti: la base per una gestione aziendale efficace”
“Adeguati assetti: un’opportunità per l’impresa di crescere e migliorarsi”
Investi nella prevenzione della crisi per un futuro sicuro!
La gestione oculata delle risorse è la chiave del successo!
Affidati agli adeguati assetti organizzativi per un business solido e affidabile!
Francesco Cacchiarelli, economista di impresa, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989, iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999, consulente strategico aziendale, valutazione delle performance aziendali, consulenza tesoreria aziendale, consulenza aziendale strategica,
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Il monitoraggio dei flussi di cassa e della continuità aziendale si esplica attraverso l’utilizzo di parametri dimensionali differenti:
analisi quantitative;
analisi qualitative;
analisi ESG (facoltativo, ma altamente consigliato).
ANALISI QUANTITATIVE:
Le analisi quantitative devono prevedere la verifica:
statica e dinamica dei dati di bilancio e delle situazioni contabili trimestrali o mensili;
andamentale periodica della Centrale dei Rischi;
del merito creditizio dei dati quantitativi e calcolo degli scoring;
dei parametri del settore di appartenenza dell’impresa.
ANALISI QUALITATIVE:
Le analisi qualitative devono esaminare tutto ciò che concerne lo stato di salute aziendale di natura non quantitativa, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
l’organizzazione contabile, finanziaria e fiscale;
la programmazione del ciclo produttivo / l’analisi del ciclo finanziario attivo e passivo;
la strategia e il posizionamento competitivo;
il rapporto con clienti e fornitori;
le certificazioni;
la gestione del capitale umano;
e molti altro ancora.
ANALISI ESG | Environmental – Social – Governance
L’analisi ESG deve far risaltare l’impatto che l’impresa ha in termini di ambiente, società e governance. Pertanto si devono analizzare le performance dell’azienda e desumere:
lo scoring ambientale;
lo scoring sociale;
lo scoring di governance.