In un panorama finanziario in costante evoluzione, le Banche si preparano a un cambio di paradigma nella valutazione del merito creditizio delle imprese. Il tradizionale approccio basato sulle garanzie cede il passo a una valutazione più approfondita, conforme alle nuove Linee Guida della European Banking Authority (EBA) sulle pratiche di concessione e monitoraggio del credito, con inizio dal 30 giugno.
La fine delle garanzie come principale criterio di valutazione
Una delle trasformazioni chiave introdotte dalle Linee Guida LOM è la scomparsa delle garanzie come criterio dominante. Ora, le Banche si concentrano su business plan, budget e flussi di cassa affidabili, mettendo in luce la sostenibilità del reddito futuro del cliente. Il messaggio è chiaro: no adeguati assetti organizzativi, no credito.
Approccio forward-looking nel rapporto banca-impresa: Vantaggi chiave e elementi cruciali
All’interno dell’approccio forward-looking, tre elementi chiave giocano un ruolo cruciale: il budget, il business plan e il cash flow a 12 mesi. Questi elementi non solo contribuiscono alla gestione del rischio ma possono anche condurre a migliori condizioni di credito. Un’analisi prospettica accurata offre alle imprese la possibilità di delineare un futuro finanziario sostenibile, migliorando la loro posizione nel rapporto con le istituzioni finanziarie.
Comunicazione efficiente: Un asset cruciale per le aziende
La capacità delle imprese di comunicare in modo efficace con le banche diventa un asset fondamentale. La presentazione di documenti prospettici, inclusi flussi informativi adeguati, diventa una prassi fondamentale. Il forward-looking diventa un approccio chiave, richiedendo la gestione pianificata dei flussi di tesoreria e degli obiettivi economico-finanziari a medio termine, insieme a un controllo proattivo dei rischi d’impresa.
L’integrazione del Modello Organizzativo Societario con il risk governance
In conformità con le nuove Linee Guida EBA, il Modello Organizzativo Societario (MOG) sarà cruciale. Dovrà integrare il sistema di risk governance, sottolineando l’importanza di una valutazione prospettica forward-looking. Questo è in linea con l’articolo 2086 del codice civile, che sottolinea la necessità per gli imprenditori di istituire un adeguato assetto organizzativo per rilevare tempestivamente segnali di crisi e perdita di continuità aziendale.
La nuova relazione Banche-Imprese: maggiore importanza all’analisi qualitativa
Dal 30 giugno, le relazioni tra banche e imprese subiranno significative modifiche. Maggiore enfasi sarà posta sull’analisi qualitativa rispetto ai dati storici, con un passaggio cruciale verso l’analisi di dati prospettici come i business plan e i budget. Il monitoraggio costante delle posizioni, l’attenzione agli aspetti strategici della gestione aziendale e l’analisi degli scenari e risk management diventano centrali.
Corollario: NO Adeguati Assetti, NO Fido
Il messaggio finale è chiaro: senza adeguati assetti organizzativi, non ci sarà fido. Le Linee Guida EBA mirano a fornire agli istituti bancari una visione univoca e realistica della posizione finanziaria dell’azienda, superando l’approccio tradizionale basato principalmente sulle garanzie.
Le nuove linee guida EBA stanno ridefinendo il panorama del credito aziendale, spingendo le imprese a implementare adeguati assetti aziendali solidi e trasparenti per garantirsi l’accesso al credito e alle fonti di finanziamento. La rivoluzione è in atto, e il futuro del credito sarà scritto dagli adeguati assetti delle imprese.
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1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
Estratto di alcuni punti trattati dalle Nuove Linee Guida EBA
EBA: RELAZIONE FINALE SUGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEI PRESTITI
Oggetto
[5] I presenti orientamenti specificano i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna,
come previsto dall’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE2, i requisiti in materia di rischio di credito e di controparte, come previsto dall’articolo 79 di tale direttiva, e i requisiti relativi alla valutazione del merito creditizio del consumatore, come previsto dal capo 6 della direttiva 2014/17/UE3 e dall’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE.
A) IL MODELLO DI BUSINESS, I PIANI AZIENDALI
5. Procedure per la concessione di prestiti
5.1 Informazione e documentazioni
[86] Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:
d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale;
e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;
[118] Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macro prudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macro prudenziale designata.
[120] Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia.
[129] Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.
[131] Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.
[133] Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).
[134] Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.
[143] Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.
[144] Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:
b – analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;
[151] Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano realistiche e ragionevoli, e in linea con le previsioni economiche e di mercato dell’ente. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni fornite da questi ultimi.
[156] Gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente in condizioni potenzialmente avverse che potrebbero verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare un’analisi di sensibilità a uno o più fattori, considerando gli eventi di mercato e gli eventi idiosincratici o una loro combinazione.
[157] Questa analisi di sensibilità dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti generali e specifici per classe di attività e prodotto che potrebbero incidere sul merito creditizio del cliente.
[158] Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni future sfavorevoli, gli enti dovrebbero tenere conto dei seguenti eventi, che sono particolarmente rilevanti per le circostanze specifiche e il modello di business del cliente:
Eventi idiosincratici e Eventi di mercato
a. Un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;
b. Un evento di perdita operativa grave ma plausibile;
c. Il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
d. Il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
e. Un grave ma plausibile danno alla reputazione;
f. Un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;
g. Variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;
h. Un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;
i. Una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;
j. Una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;
k. Un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.
[159] Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.
[160] Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati ai contratti di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).
[161] Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.
[265] Oltre a monitorare le metriche creditizie e finanziarie, gli enti dovrebbero tenere conto delle informazioni relative a fattori qualitativi che potrebbero esercitare un’influenza significativa sul rimborso di un prestito.
Tali fattori potrebbero includere informazioni sulla qualità della gestione, gli accordi/disaccordi tra i proprietari, l’impegno di un proprietario nei confronti del cliente, le previsioni di crescita del mercato, il potere di prezzo di un’azienda, la struttura e la flessibilità dei costi, l’andamento, l’entità e la natura degli investimenti e delle spese di ricerca e sviluppo, nonché la ripartizione tra detentori di debito e gestori («servicer») all’interno del consolidato di gruppo.